DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 304 del 23/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/12/2011 CHAMINADE A.S.D. – SCARABEO CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 304 del 23/12/2011
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 18/12/2011 CHAMINADE A.S.D. - SCARABEO CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo,
rilevato dagli atti ufficiali di gara che l'incontro in epigrafe
è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al 13'28"" del 1° tempo in
quanto la società Scarabeo presentatasi all'incontro con soli n°4 giocatori
a seguito dell’infortunio accorso a due propri calciatori rimaneva con soli
due elementi ed era impossibilitata a proseguire il gioco per carenza del
numero minimo di calciatori.
P.Q.M.
Vista la regola n.3 del Regolamento di gioco e l'art.17 1°comma
del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, si decide: di comminare alla società Scarabeo la punizione sportiva della perita
della gara con il punteggio di 0-6.
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