DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 304 del 23/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2011: BERGAMO CALCIO A 5 – SAINTS PAGNANO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 304 del 23/12/2011
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 08/12/2011: BERGAMO CALCIO A 5 - SAINTS PAGNANO
Reclamo preposto dalla società Bergamo Calcio A 5 avverso l'esito della gara
BERGAMO CALCIO A 5 – SAINTS PAGNANO
Il Giudice Sportivo,
. esaminato il reclamo in esame regolarmente prodotto nei termini
osserva: con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell’incontro in questione il calciatore Dozio Michele in posizione
irregolare, in quanto squalificato per una giornata di gara per
recidività in ammonizione di cui al C.U.n°250 del 7.12.2011.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli accertamenti esperiti, il nominato in questione risulta essere
stato squalificato per una giornata di gara, come riportato nel
summenzionato C.U.nn°250 del 7.12.2011 e, poiché il 2°comma dell’art.22
del C.G.S. prevede che le sanzioni che comportino squalifiche di
tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ne consegue che Dozio Michele
non aveva titolo a prendere parte alla gara svoltasi il giorno 8 dicembre
2011.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U.N.257 del 10.12.2011, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società Saints Pagnano la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-6;
b)di considerare scontata la giornata di squalifica di Dozio Michele,
non essendo stato schierato dalla società nell’incontro del
11.12.2011.
c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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