F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 16 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RECLAMO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SOTTIL ANDREA, SEGUITO GARA LATINA/SIRACUSA DEL 4.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 11/DIV del 6.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 16 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RECLAMO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SOTTIL ANDREA, SEGUITO GARA LATINA/SIRACUSA DEL 4.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 11/DIV del 6.9.2011) Con preannuncio di ricorso del 7.9.2011, la U.S. Siracusa S.r.l. ha partecipato la propria intenzione, dopo la cognizione degli atti contestualmente richiesti, di opporre reclamo avverso la squalifica del proprio allenatore, signor Andrea Sottil, per 2 giornate effettive di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con la motivazione “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso)”. Con memoria del 12 settembre successivo la società ha esposto i propri motivi di doglianza. In particolare, ammesso l’episodio, ritiene che la condotta ascritta al proprio dirigente non abbia integrato alcun vulnus all’onore, prestigio o decoro degli Ufficiali di gara ma sia consistita in manifestazioni di protesta non inurbane, seppur censurabili, meritevoli, però, di una sanzione minore rispetto a quella irrogata dal Giudice di prime cure. Richiamando precedenti di questa Corte chiede che, in accoglimento della propria tesi, si riduca la sanzione ad una sola giornata di squalifica. Istruito il ricorso e rilevato come la squalifica che precede sia stata determinata dal fatto che il signor Sottil, su segnalazione dell’assistente dell’arbitro (AA1), era stato espulso al 48’ del secondo tempo della gara per aver rivolto a quest’ultimo la frase “Siete dei dilettanti. Siete scandalosi. Restate a casa”, seguita di altre espressioni incomprensibili durante il suo allontanamento dal terreno di gioco, la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione, su richiesta della società, dell’avv. Michele Cozzone, che ha concluso per l’accoglimento del gravame. La Corte esaminata la documentazione versata e, in particolare, il referto dell’assistente arbitrale (AA1) rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento dell’episodio correttamente riferito del quale, peraltro, il referto fa piena prova. La società, invero, non contesta l’evento nella sua materialità ma dubita della congruità della sanzione inflitta in ragione di una sua errata rubricazione, ovvero quale fatto offensivo e non meramente irriguardoso. La doglianza è fondata e, come tale, merita di essere accolta. L’episodio, incontestabilmente censurabile, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di due giornate di gara, ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Il Giudice di prima cure, come emerge inconfutabilmente dagli atti, ha applicato la sanzione edittale minima per tale condotta. Ritiene però questa Corte che l’esame, nel merito, delle affermazioni censurate e censurabili, inquadrate in un contesto agonistico che non scrimina ma che rende possibile, comunque, una adeguata e complessivamente esauriente valutazione delle condotte, consenta di apprezzare come le espressioni usate, pur aventi una sicura valenza irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, non siano state sorrette da una specifica ed esplicita volontà di arrecare grave offesa al prestigio, decoro e onore degli stessi ma che abbiano invece concretizzato, in modo certamente contrastante con i principi di cui all’art. 1 C.G.S., un atto di critica smodata e niente affatto rispettosa della funzione svolta dagli ufficiali di gara. Tale comportamento non può, quindi, essere mandato esente da censura e sanzione, ancor più in ragione del fatto che può e deve pretendersi dai dirigenti un quid pluris di correttezza nei rapporti istituzionali, nell’esclusivo fine di assicurare un regolare e sereno svolgimento delle competizioni. La Corte reputa, però, in condivisione della richiesta della reclamante ed avuto riguardo alle espressioni usate, che tale sanzione possa essere ridotta in relazione alla loro concreta vis lesiva, cosicché appare congruo irrogare al sig. Andrea Sottil la squalifica per 1 giornata effettiva di gara e, nel senso che precede, è la decisione del Collegio. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa riduce la sanzione inflitta al Sig. Sottil Andrea ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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