F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 16 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 03 Gennaio 2012 1. RECLAMO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. ZANCHI ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.C. PAVIA S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8913/976PF10- 11/AM/MA DEL 20.5.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 16 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 03 Gennaio 2012 1. RECLAMO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. ZANCHI ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.C. PAVIA S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8913/976PF10- 11/AM/MA DEL 20.5.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011) Con ricorso in data 21.7.2011, la A.C. Pavia S.r.l. impugna la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011), con la quale erano state inflitte al signor Alessandro Zanchi (A.D. e legale rappresentante “pro tempore” del predetto sodalizio) la sanzione dell’inibizione pari a mesi otto, ed alla A.C. Pavia S.r.l. la sanzione dell’ammenda per € 7.000,00. Lamenta la ricorrente la eccessività delle sanzioni irrogate, dovendo ricondursi il comportamento osservato dal signor Zanchi nei confronti del signor Massimo Londrosi, direttore generale del Casale Calcio, piuttosto nell’ambito della condotta irriguardosa che non della minaccia, siccome erroneamente ritenuto dal primo Giudice. Aggiunge che questi non ha tenuto in nessun conto -siccome avrebbe viceversa dovuto, calibrando la punizione- la circostanza delle scuse - immediatamente accettate- presentate dal deferito alla parte offesa. Il fatto, poi, dovrebbe essere posto in continuazione con il precedente episodio di contegno ingiurioso tenuto dallo Zanchi verso il signor Pasquale Gigliotti (collaboratore della società ricorrente), atteso che era accaduto nel medesimo contesto personale e circostanziale. L’impugnazione appare fondata e va accolta. Invero il primo Giudice non ha considerato che la indiscutibile rilevanza disciplinare della condotta dell’incolpato avrebbe dovuto ritenersi attenuata dalla pressoché completa unicità temporale e di contesto causale dei due episodi di minaccia ed ingiuria (verso il Londrosi ed il Gigliotti), riferibili ad un situazione transitoria di stato d’ira, peraltro momentaneo. La stessa pronta presentazione di scuse induce ad un contenimento delle sanzioni, che vanno pertanto ridotte in quelle di mesi quattro di inibizione, per lo Zanchi, e nell’ammenda di € 3.500,00 per la società. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia, riduce a mesi 4 l’inibizione inflitta al Sig. Zanchi Alessandro e ad € 3.500,00 l’ammenda inflitta alla società A.C. Pavia S.r.l.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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