F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 14 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RICORSO SIG. CERAVOLO FRANCESCO, GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. AREZZO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMI 1 E 4 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 8328/249PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 14 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RICORSO SIG. CERAVOLO FRANCESCO, GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. AREZZO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMI 1 E 4 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 8328/249PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011) Francesco Ceravolo, già tesserato quale Direttore Sportivo per l’A.C.Arezzo S.p.A, all’epoca militante nella Lega Pro, ricorre a questa Corte contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011) che, su deferimento da parte della Procura Federale, lo ha ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale in relazione agli artt. 15 e 1, comma 1, C.G.S., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, violato l’obbligo di osservanza della clausola compromissoria essendosi rivolto, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione federale, nelle date del 2 e 5.8.2010, al Giudice ordinario (Tribunali di Arezzo e, quindi, di Firenze ) onde attivare una procedura cautelare finalizzata ad ottenere ed eseguire un sequestro conservativo sui beni del sodalizio toscano,a suo avviso debitore nei suoi confronti di parte degli emolumenti pattuiti, con contratto stipulato l’8.7.2009, e non versati, infliggendogli la sanzione dell’inibizione per la durata di anni uno. Lamenta, in sintesi, che il giudice di prima istanza: a) abbia fondato il proprio convincimento su di un riferimento normativo (l’art. 10 del Regolamento Speciale dei Direttori Sportivi che devolve la competenza a conoscere delle controversie fra società e detti tesserati ad un Collegio Arbitrale previsto dall’ordinamento federale) in concreto insuscettibile di applicazione in quanto l’organo suindicato contemplato dall’art. 9 di un Accordo Collettivo intercorso fra F.I.G.C., Leghe Professionistiche ed Associazione di Categoria (ADISE) doveva ritenersi decaduto essendo stato tale accordo disdettato dalla Lega Pro fin dal 18.12.2007; b) abbia omesso di esaminare tutte le altre argomentazioni prospettate negli scritti difensivi e, segnatamente, ignorato il richiamo al disposto di cui all’art. 699 quinques c.p.c. che, di fatto, nega in costanza di arbitrato o in presenza di clausola compromissoria, agli arbitri, il potere di disporre misure cautelari chiarendo come le relative domande vadano proposte al giudice ordinario potenzialmente competente a conoscere il merito; c) abbia erroneamente negato la possibilità di applicare,nella specie, la deroga di cui all’art. 94 bis N.O.I.F., assumendo che la società debitrice, al momento di proposizione del ricorso da parte dell’odierno appellante, era inattiva ed in fase di liquidazione. Conclude chiedendo sia esclusa, nell’occorso, ogni sua responsabilità disciplinare e, conseguentemente, annullata la sanzione irrogatagli. Le tematiche come sopra succintamente esposte sono state sviluppate anche con citazione di precedenti giurisprudenziali, sia della magistratura ordinaria che di questa Corte, nel corso della discussione orale; di contro, il rappresentante della Procura Federale ha insistito per il rigetto del reclamo sostenendo che, comunque, anche nelle ipotesi indicate dalla difesa, l’incolpato era tenuto all’osservanza del c.d. “vincolo di giustizia”. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Essendo incontroverso che il Ceravolo abbia posto in essere la condotta oggetto della contestazione, il “thema decidendum” che ne interessa si incentra nello stabilire se siffatto comportamento possa, nel caso in esame, essere ritenuto idoneo a ledere quel principio di sovranità giurisdizionale domestica, liberamente accettato da tutti i soggetti dell’ordinamento federale, che l’art. 30 dello Statuto Federale mira a tutelare. Orbene, come più volte chiarito da decisioni di questo Collegio (cfr., da ultimo, reclamo Krassimir Chomakov in Com. Uff. n. 21/ CGF del 20.7.2011) ogniqualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all’attività federale, l’apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva. Ciò posto ed una volta acclarato attraverso la incontestata documentazione prodotta, che al momento dell’iniziativa giudiziaria del Ceravolo non era operante in ambito endofederale alcun organo delegato a dirimere le controversie fra società e direttori sportivi e che comunque, in ipotesi diversa, un siffatto organo, anche se esistente e funzionante, non sarebbe stato legittimato a conoscere delle azioni cautelari giusta la già citata previsione portata dall’art. 699 quinquies c.p.c., non si vede quale addebito possa essere ragionevolmente mosso a carico del deferito costretto, da un incombente “periculum in mora” derivante dallo stato di avanzata decozione in cui versava la società debitrice, ad attivarsi tempestivamente nel tentativo di ottenere il soddisfacimento delle sue pretese creditorie. Non ricorrendo quindi alcuna ipotesi di violazione della clausola compromissoria, la sanzione comminata al ricorrente va annullata con conseguente restituzione della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Ceravolo Francesco annullando la sanzione dell’inibizione inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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