F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 07 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 03 Gennaio 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LE SANZIONI:- DELL’AMMENDA DI € 1.500.00; – DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTE SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA 1920/SELARGIUS CALCIO DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 07 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 03 Gennaio 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LE SANZIONI:- DELL’AMMENDA DI € 1.500.00; - DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTE SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA 1920/SELARGIUS CALCIO DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011) Con atto, spedito il 7.12.2011, la società A.S.D. Civitavecchia 1920 proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011) con la quale sono state irrogate alla Società ricorrente le sanzioni di una gara da disputarsi a porte chiuse nonché dell’ammenda di € 1.500,00. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni, sopra indicate, in considerazione del fatto che alcuni tesserati della A.S.D. Civitavecchia 1920, al termine della gara Civitavecchia 1920/Selargius Calcio, disputatasi in data 4.12.2011, avevano intenzionalmente aperto i cancelli che separano la tribuna, occupata dai sostenitori locali, dal locale spogliatoi, consentendo l’ingresso nel recinto di giuoco di persone non identificate che, oltre a minacciare i calciatori ed i dirigenti della squadra ospite, rivolgevano espressioni ingiuriose all’indirizzo degli Ufficiali di gara; a ciò si aggiunga che, nel medesimo frangente, uno degli Assistenti Arbitrali veniva colpito ad una spalla da una monetina, lanciata all’indirizzo dello stesso dalla tribuna, occupata dai sostenitori locali. La società ricorrente, con il proprio gravame, ammette le circostanze di cui si fa menzione nella decisione di prime cure, limitandosi ad addurre, quale giustificazione, il fatto che il cancello sarebbe stato aperte per consentire al Presidente l’accesso al locale spogliatoi; la ricorrente chiede, pertanto, a questa Corte di volere sostituire le sanzioni, irrogate dal Giudice Sportivo, con altre sanzioni (chiusura, per una gara, della tribuna occupata dai sostenitori locali ovvero gara da disputarsi a porte chiuse). Questa Corte evidenzia come i comportamenti, sopra menzionati, presentino una particolare gravità che indurrebbe questa Corte ad aggravare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, la cui entità non appare sufficientemente afflittiva né proporzionata, lo si ripete, rispetto alla gravità delle condotte. Purtuttavia, non si fa luogo al predetto aggravamento in considerazione del tenore del ricorso e di quanto dedotto dal Presidente della società ricorrente nel corso della riunione in cui è stato discusso il presente gravame. Al proposito, si evidenzia come la Società ricorrente abbia lealmente riconosciuto le proprie responsabilità per i fatti occorsi al termine della gara Civitavecchia 1920/Selargius Calcio, disputatasi in data 4.12.2011, limitandosi a chiedere la commutazione della sanzione, irrogata dal Giudice Sportivo, con altre modalità sanzionatorie, una delle quali (gara da disputarsi in campo neutro) che sarebbe addirittura maggiormente afflittiva di quella oggetto di gravame (circostanza, quest’ultima, che potrebbe, peraltro, deporre nel senso della inammissibilità dell’odierno ricorso per difetto di interesse). Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Civitavecchia 1920 di Civitavecchia (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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