F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CESARE BUTELLI (PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907); – INIBIZIONE MESI 4 AL SIG. STEFANO BENA (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907); – AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE: – DELL’ART. 10, COMMA 2, LEGGE 23 MARZO 1981 N. 91 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; – DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI. (NOTA N°. 2587/1653 PF 10-11/SP/BLP DEL 28.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 29.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CESARE BUTELLI (PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907); - INIBIZIONE MESI 4 AL SIG. STEFANO BENA (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907); - AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE: - DELL’ART. 10, COMMA 2, LEGGE 23 MARZO 1981 N. 91 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; - DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI. (NOTA N°. 2587/1653 PF 10-11/SP/BLP DEL 28.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 29.11.2011) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/CDN del 29.11.2011, ha inflitto ai sigg.ri Cesare Butelli e Stefano Bena (indicato come Luca Bena nel dispositivo ed al termine della parte motiva della decisione), rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato della Spal 1907 S.p.A., l’inibizione per 4 mesi e alla Spal 1907 S.p.A. l’ammenda di € 15.000,00. La sanzione è stata inflitta ai due dirigenti per violazione dell’art. 10, comma 2, l. 91/1981 in relazione all’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver avviato un’attività commerciale finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ed alla Spal 1907 S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Di talché, la Spal 1907 S.p.A., anche nell’interesse dei propri dirigenti Cesare Butelli e Stefano Bena, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, ha impugnato la decisione, deducendo in primo luogo che nessuna attività d’impresa sarebbe mai stata posta in essere dalla reclamante, la quale avrebbe soltanto messo a reddito diritti fruttiferi che si trovavano nella propria disponibilità. In particolare, la Spal si sarebbe limitata ad ottenere l’autorizzazione pubblica per “la realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico”, a stipulare il contratto di locazione di un immobile con Herambiente S.r.l., a stipulare il contratto per la costituzione di un diritto di superficie ed a stipulare il contratto di cessione/subentro del contratto di locazione nonché delle autorizzazione pubbliche, ma tali atti negoziali non costituirebbero una “attività” e Turra Energia S.r.l. sarebbe un soggetto completamente indipendente ed estraneo alla Spal, mentre la Commissione Disciplinare Nazionale avrebbe ipotizzato un inesistente legame tra la società di calcio e Turra Energia, ideatore, progettista e gestore dell’impianto. L’iniziativa posta in essere dalla Spal si differenzierebbe per natura, struttura e finalità dall’attività di produzione di energia rinnovabile che potrebbe, astrattamente, stridere con la previsione di cui all’art. 10, comma 2, l. 91/1981 e tale distinzione sarebbe stata colta dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale che, nel provvedimento gravato, non avrebbe aderito pedissequamente alla tesi della Procura Federale, ma avrebbe ipotizzato un diverso, ma inesistente, nesso tra Spal 1907 S.p.A. e Turra Energia S.r.l., da cui sarebbe discesa la violazione. In definitiva, la Spal non avrebbe svolto nessuna attività in violazione della l. 91/1981, avendo invece ideato, a costo zero, un’operazione che, pro futuro, sarà in grado di garantire importanti ricavi da utilizzare per il proprio autofinanziamento. La ricorrente, in conclusione, ha chiesto l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale alla stessa Società ed ai propri tesserati Cesare Butelli e Stefano Bena. L’appello proposto dalla Spal 1907 S.p.A., anche nell’interesse dei propri dirigenti Cesare Butelli e Stefano Bena, è fondato e va accolto. La Commissione Disciplinare Nazionale ha individuato le caratteristiche dell’attività posta in essere dalla Spal 1907 S.p.A. come identificabili in un’attività diretta, se pur attraverso un soggetto terzo (la Società Turra), esclusivamente a procurare una fonte di reddito non consentita dall’art. 10, comma 2, l. 91/1981 in quanto non legata in alcun modo all’attività sportiva, che rimane l’unica ammessa dalla normativa vigente insieme a quelle strettamente connesse o strumentali. La Corte, in accoglimento del gravame, ritiene invece che la violazione dell’art. 10, comma 2, l. 91/1981 non sussiste. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. 91/1981, come sostituito dall’art. 4 d.l. 485/1996, l’atto costitutivo delle società sportive deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportiva ed attività ad esse connesse e strumentali. La società appellante ha modificato l’art. 3 del proprio statuto, relativo all’oggetto sociale, introducendo la possibilità di compiere operazioni di carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario utili, necessarie e pertinenti e comunque finalizzate esclusivamente all’autofinanziamento dell’attività calcistica. Nella fattispecie, come risulta dal gravame, la Spal ha ottenuto l’autorizzazione pubblica per “la realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico”, ha stipulato il contratto di locazione di un immobile con Herambiente S.r.l., ha stipulato il contratto per la costituzione di un diritto di superficie ed ha stipulato il contratto di cessione/subentro del contratto di locazione nonché delle autorizzazioni pubbliche con Turra Energia S.r.l., vale a dire ha ceduto in favore di quest’ultima gli strumenti necessari per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico al fine di realizzare un ricavo ed autofinanziarsi. La Corte fa innanzitutto presente che l’art. 10, comma 2, l. 91/1981 si limita a circoscrivere l’ambito di attività delle società sportive, precisando che per esse è possibile svolgere solo l’attività sportiva e le attività ad essa connesse o strumentali, mentre non circoscrive l’ambito dei ricavi che una società sportiva può conseguire. In altri termini, mentre non può svolgere attività che non siano quelle sportive o altre ad esse connesse o strumentali, una società sportiva può certamente conseguire redditi che non derivino dallo svolgimento di queste attività e, quindi, non strettamente legati all’attività sportiva, a condizione che tali redditi siano finalizzati a finanziare tale attività e non derivino dallo svolgimento di altre attività. Ne consegue che la valutazione sulla violazione o meno della norma in discorso postula la preventiva valutazione della qualificazione in termini o meno di attività delle operazioni che hanno consentito alla Spal di ottenere il ricavo da destinare ad autofinanziamento. In sostanza, affinché possa ritenersi violata la norma di legge occorre verificare se la Spal, nel conseguire il reddito derivante dalla cessione di un titolo concesso dall’ente pubblico per la produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili, abbia o meno effettivamente posto in essere un’attività e tale esigenza interpretativa è stata fatta propria anche dalla Commissione disciplinare, tanto che, come detto, quest’ultima ha ritenuto di individuare le caratteristiche dell’attività posta in essere dalla Spal 1907 S.p.A. come identificabili in un’attività diretta, se pur attraverso soggetto terzo (la Società Turra) esclusivamente a procurare una fonte di reddito non consentita dall’art. 10, comma 2, l. 91/1981 in quanto non legata in alcun modo all’attività sportiva che rimane l’unica ammessa dalla normativa vigente insieme a quelle strettamente connesse o strumentali. Viceversa, la Corte - fermo restando, si ribadisce, che la norma di legge limita e circoscrive le attività esercitabili dalle società sportive e non anche le fonti di reddito dalle stesse conseguibili – ritiene, da un lato, che l’attività alla quale fa riferimento la norma di legge sia un’attività economica e, più propriamente, imprenditoriale, dall’altro, che la Spal 1907 Spa, nell’ottenere le autorizzazioni pubbliche e nel cedere le stesse verso un corrispettivo in denaro, non ha posto in essere alcuna attività d’impresa. L’art. 2247 c.c. definisce il fenomeno societario indicando che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La ratio dell’art. 10, comma 2, l. 91/1981 è circoscrivere l’attività economica delle società sportive all’attività sportiva o ad attività ad esse connesse o strumentali. L’art. 2082 c.c. definisce imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi e per attività economica deve intendersi ogni iniziativa abituale destinata ad utilizzare i fattori produttivi, vale a dire capitale, lavoro e materie prime, per ottenere un prodotto, costituito da un bene o da un servizio, da destinare al mercato dei consumatori al fine di ricavarne la remunerazione dei fattori di produzione. Nel caso di specie, difettano i requisiti fondamentali perché possa parlarsi dell’esercizio di un’attività economica in quanto non sussiste alcuna organizzazione di fattori di produzione né sussiste l’abitualità all’esercizio dell’impresa, mentre l’operazione posta in essere dalla Spal 1907 S.p.A., sulla base dell’art. 3 dello statuto societario, è una mera operazione finanziaria volta a procurare alla Società una fonte di autofinanziamento dell’attività calcistica. Né può ritenersi, come invece sostenuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, che l’attività sia svolta attraverso un soggetto terzo, la società Turra, in quanto non è comprovato alcun collegamento tra le due società, la Spal 1907 S.p.A. e la società Turra Energia S.r.l., le quali, quindi, in assenza di prova contraria, devono essere considerati soggetti giuridici autonomi ed indipendenti l’uno dall’altro. All’accoglimento dell’appello segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferrara annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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