F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 21 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 03 Gennaio 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. MECO POTENZA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MECO POTENZA CALCIO A 5/NAPOLI MA.MA. FUTSAL DEL 22.11.2011 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. ENGLER CANI VITOR EDUARDO (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 246 del 7.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 21 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 03 Gennaio 2012
1) RICORSO DELL’A.S.D. MECO POTENZA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MECO POTENZA CALCIO A 5/NAPOLI MA.MA. FUTSAL DEL 22.11.2011 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. ENGLER CANI VITOR EDUARDO (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 246 del 7.12.2011)
All'esito dell'incontro Meco.Potenza/Napoli Ma.Ma. Futsal svoltosi il 22.11.2011 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, il sodalizio ospitante ricorreva al competente Giudice Sportivo chiedendo che all'avversaria, colpevole a suo dire di avere schierato nella gara suddetta il calciatore Engler Cani Vitor Edoardo in posizione irregolare in quanto, risultando tesserato proprio a far data dal 22.2011, poteva essere legittimamente utilizzato, ai sensi dell'art. 39 n. 5 delle N.O.I.F., solo a partire dal giorno successivo, venisse inflitta la sanzione della punizione sportiva prevista per siffatta violazione dall'art.17, comma 1 C.G.S.. La richiesta non veniva recepita dall'organo adito sul rilievo che la disposizione invocata disciplinante fattispecie normativa diversa e, segnatamente, l'ipotesi di trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla L.N.D., non era applicabile al caso in controversia che, riguardando il tesseramento di un calciatore di nazionalità italiana proveniente da federazione estera, rientrava nella previsione di cui all'art. 40, comma 11 n. 3 N.O.I.F. non contemplante alcun differimento nell'operatività del vincolo (Com. Uff. n. 246 del 7.12.2011). Insoddisfatta la società lucana si è rivolta a questa Corte; a suo giudizio le motivazioni a sostegno della prima decisione sarebbero superficiali e lacunose avendo omesso di affrontare la problematica relativa alla materia del tesseramento nella sua interezza con criteri di sistematicità e coordinazione ignorando di conseguenza le disparità e le contraddizioni evidenziabili fra situazioni similari ed analoghe. Dal canto suo la resistente ha ribadito le ragioni, già rassegnate ed accolte in prima istanza, per le quali l'impiego dell'Engler nella partita ''de qua'' doveva ritenersi perfettamente regolare. Il reclamo non è fondato e va respinto. Poichè è del tutto incontroverso che la procedura di tesseramento dell'Engler sia regolata dall'art: 40, comma 11 n. 3 N.O.I.F. e che la stessa risulta essersi perfezionata,come da tabulato in atti, alla data del 22.11.2011, il punto focale del contenzioso si incentra nell'accertare se, come sostiene la ricorrente, anche in detta situazione possa ritenersi applicabile lo slittamento della possibilità di impiego agonistico del tesserato, specificatamente previsto, per ipotesi geneticamente diversa, dall'art. 39, n. 5 N.O.I.F.. La interpretazione in senso positivo, sviluppata negli scritti difensivi, si articola, da un lato, su una presunta distinzione fra data di decorrenza del tesseramento e momento che legittima l'utilizzazione del tesserato e, dall'altro, sull'affermazione, anche con riferimenti non sempre conferenti ad altre disposizioni delle N.O.I.F., che la normativa federale non possa, per procedure miranti a conseguire il medesimo effetto (creazione del vincolo), avallare soluzioni differenti comportanti disparità di trattamento. L'assunto, così come sintetizzato non è corretto; il legislatore federale, per scelte di natura non soltanto squisitamente politica ma logiche anche sul piano della concretezza e della razionalità, ha ritenuto di differenziare e regolare diversamente gli iter per le operazioni di tesseramento in funzione di vari parametri - qualifica o status del tesserando, età, cittadinanza etcetera - procedure che non possono essere concettualmente unificate per le finalità auspicate dalla reclamante attraverso una sorta di interpretazione ''in malam partem'' del tutto inaccettabile. La norma che si vorrebbe utilizzabile nella fattispecie, quindi, costituendo una deviazione dalla regola di portata generale per la quale il tesseramento, una volta autorizzato, è di immediata efficacia, è applicabile soltanto all'ipotesi particolare in essa contemplata, tant'è che il legislatore, in omaggio al principio ermeneutico del ''ubi dixit,voluit'', ne ha dato specifica contezza. Pienamente condivisibile, pertanto, appare la decisione gravata. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Meco Potenza Calcio a 5 di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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