F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 22 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. NICOLA ROMANIELLO INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAZZO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 22 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. NICOLA ROMANIELLO INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAZZO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011) Con decisione del 13.12.2011, Com. Uff. n. 84/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla gara svoltasi l’11.12.2011 tra il Milazzo e l’Aversa Normanna S.r.l., valevole per il Campionato Lega Pro di Seconda Divisione 2011/2012 – Girone B, infliggeva all’allenatore della società Aversa Normanna signor Nicola Romaniello la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “ per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara ( espulso )” Avverso tale decisione presentava reclamo l’Aversa Normanna la quale si doleva della assoluta eccessività e spropositatezza della misura della sanzione, in relazione anche a precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi episodi di “comportamento offensivo verso la terna arbitrale”, nei quali era stata inflitta la squalifica per una sola giornata di gara. Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado da due ad una giornata potendosi definire come meramente irriguardoso il gesto del Romaniello. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte trovare accoglimento. Il comportamento del Romaniello,infatti, sia per il tenore dell’espressione usata, puntualmente riportata nel referto arbitrale, sia per le modalità con le quali e’ stato posto in essere, entrando cioè nel terreno di giuoco a gara in corso mentre l’arbitro svolgeva concretamente le sue funzioni, ed indirizzando la frase ingiuriosa direttamente ed inequivocabilmente al direttore di gara, assume connotazioni di rilevante gravità, tanto da poter essere definito non semplicemente offensivo, né tantomeno meramente irriguardoso come sostenuto dalla difesa, quanto pesantemente offensivo oltre che di inopportuna ed esagerata contestazione delle decisioni arbitrali. Appare, di conseguenza, adeguatamente commisurata all’entità dell’episodio la sanzione irrogata dal giudice di primo grado, e non è, quindi, possibile pervenire ad una sua riduzione. Il rigetto del ricorso comporta l’incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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