F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 22 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 03 Gennaio 2012 1. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GIUSEPPE MATTERA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAZZO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 22 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 03 Gennaio 2012 1. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GIUSEPPE MATTERA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAZZO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011) Con decisione del 13.12.2011, Com. Uff. n. 84/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla gara svoltasi l’11.12.2011 tra il Milazzo e l’Aversa Normanna S.r.l., valevole per il Campionato Lega Pro di Seconda Divisione 2011/2012 – Girone B, infliggeva al calciatore della società Aversa Normanna signor Giuseppe Mattera la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “ per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone” Avverso tale decisione presentava reclamo l’Aversa Normanna la quale si doleva della assoluta eccessività e spropositatezza della misura della sanzione, in relazione anche a precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi episodi di falli di gioco privi di intento lesivo dell’altrui incolumità e senza danni fisici per il soggetto passivo, nei quali era stata inflitta la squalifica per una sola giornata di gara. Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado da due ad una giornata, previo ascolto della parte ricorrente in sede di discussione. All’odierna udienza il ricorrente non era presente, né risultano presentati memorie o documenti. Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte trovare accoglimento. Il comportamento del Mattera, infatti, può essere sicuramente definito, cosi come giustamente sottolineato dalla difesa, “ fallo tattico”, vale a dire comportamento scorretto con il quale si arresta l’azione offensiva della squadra avversaria sul suo nascere, prima che assuma caratteristiche di pericolosità per lo sbilanciamento offensivo della compagine cui appartiene l’autore del fallo; e se non è certamente possibile escludere in assoluto che un simile comportamento comporti atteggiamenti violenti verso l’avversario di gioco, non è però parimenti accettabile che automaticamente si associ al fallo tattico il comportamento violento. Diviene, allora, necessario valutare nella singola situazione se vi sia stato esercizio di violenza nel compimento della scorrettezza di gioco, così da adeguare la sanzione alla fattispecie concreta da esaminare. Nel caso che ci riguarda, come si può agevolmente ricavare dallo stesso referto arbitrale nel quale si definisce il comportamento del Mattera nei seguenti termini “… sgambettava da tergo l’avversario senza alcuna possibilità di prendere il pallone” il direttore di gara non ha fatto alcun cenno all’ esercizio di violenza, cosa che conduce a definire l’atteggiamento del calciatore dell’Aversa Normanna semplicemente scorretto e, quindi, congruamente e sufficientemente sanzionato con l’espulsione e la squalifica per una giornata di gara. L’accoglimento del ricorso importa la restituzione della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giuseppe Mattera a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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