F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012 1. RICORSO DELL’ACCADEMIA SANDONATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA SANDONATESE/CENTRO SCHUSTER DEL 13.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 5.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012 1. RICORSO DELL’ACCADEMIA SANDONATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA SANDONATESE/CENTRO SCHUSTER DEL 13.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 5.5.2011) Successivamente alla gara del 13.3.2011 tra Accademia Sandonatese/A.S.D. Centro Schuster, l’Accademia Sandonatese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale avverso la decisione del Giudice Sportivo che sanzionava la reclamante con la punizione della perdita della gara per 0-3. Con detto reclamo l’Accademia Sandonatese lamentava sostanzialmente che il Giudice Sportivo non aveva tenuto conto delle proprie controdeduzioni tempestivamente inviate. Dall’esame del carteggio si evinceva che le citate controdeduzioni risultavano ricevute dal Giudice Sportivo successivamente alla decisione assunta, talchè la Commissione Disciplinare Territoriale, per l’effetto devolutivo, decideva nel merito e rigettava il reclamo proposto, ritenendo infondate le motivazioni addotte, ed affermando che il calciatore squalificato non poteva partecipare alle gare della medesima categoria, a prescindere dalla relativa fascia. Pertanto, nel caso che ci occupa, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso non essendo prevista dalla normativa sportiva il terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’Accademia Sandonatese di San Donato Milanese (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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