F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012 3. RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. NIGRO ELIO SEGUITO GARA EBOLITANA 1925/FORZA E CORAGGIO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012
3. RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. NIGRO ELIO SEGUITO GARA EBOLITANA 1925/FORZA E CORAGGIO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011)
Con atto del 10.5.2011 l’A.S.C.D. Ebolitana Calcio 1925 formulava richiesta di ottenere copia degli atti Ufficiali relativi alla gara in oggetto che venivano trasmessi alla reclamante in data 11.5.2011. Nei termini di rito perveniva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011) con la quale l’organo di prime cure irrogava al calciatore Nigro Elio la sanzione sportiva della squalifica per 4 gare effettive quale conseguenza di comportamento violento posto in essere in campo nei confronti di un avversario. Il tesserato Nigro, in particolare, “..dopo un contatto aereo con un calciatore avversario, che aveva determinato la caduta a terra di entrambi, colpito con un calcio in pieno viso l’avversario cagiona dogli una escoriazione”. (cfr. Delibera Giudice Sportivo – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011) La reclamante, nell’interesse del suo atleta deduceva a sostegno l’assenza di connotati violenti caratterizzanti la condotta del Nigro il quale, a seguito di un normale contrasto aereo, rovinava a terra con il diretto antagonista e, probabilmente, all’atto di rialzarsi per riprendere la posizione (ultimo uomo in quel frangente), potrebbe aver colpito, involontariamente e senza alcun intento lesivo, la figura dell’avversario, il quale, peraltro, non necessitò di cure. Alla luce di tali osservazioni concludeva per la riqualificazione del fatto contestato semplicemente come antisportivo con applicazione della relativa sanzione di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. con riduzione, secondo giustizia anche alla luce di precedenti favorevoli richiamati in atti. Il ricorso deve essere respinto. La C.G.F. – III Sezione giudicante – osserva che il referto arbitrale descrive con analitica precisione l’episodio in discussione. Il calciatore Nigro al 38 minuto del primo tempo, quindi anche in una fase della gara certamente non caratterizzata da vis agonistica accentuata, dopo un contrasto aereo con un avversario, “colpiva con una puntata in pieno viso il calciatore ospite con pallone lontano dalla loro posizione..”. Tale episodio ricadeva sotto la diretta visione dell’Arbitro che provvedeva ad espellere il Nigro. Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’Arbitro. Indifferente alla fattispecie dedotta, la circostanza dedotta a discarico, dell’assenza di conseguenze lesive a carico del calciatore colpito atteso che queste, avrebbero, se del caso potuto comportare un aggravamento della sanzione irrogata. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana 1925 di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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