F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012 5. RICORSO DELL’A.C. RIMINI 1912 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASTRONICOLA ALESSANDRO SEGUITO GARA TERAMO CALCIO/RIMINI 1912 DEL 22.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 23.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012
5. RICORSO DELL’A.C. RIMINI 1912 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASTRONICOLA ALESSANDRO SEGUITO GARA TERAMO CALCIO/RIMINI 1912 DEL 22.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 23.5.2011)
Al 21° del primo tempo, della gara Teramo/Rimini disputata il 22.5.2011, il calciatore Mastronicola Alessandro numero 4 della società Rimini a fermo, prima dell’esecuzione di un calcio d’angolo, colpiva con una testata al volto un giocatore avversario. Quest’ultimo a causa del colpo ricevuto era costretto a lasciare temporaneamente il terreno di giuoco per curare la ferita - e la conseguente perdita di sangue – e rientrava dopo circa 2 minuti. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 172 del 23.5.2011 , lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Rimini chiedendo il riesame di tutta la questione ed una riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore nella circostanza aveva subito una serie di insulti da parte degli avversari, ed era stato attinto al volto da alcuni sputi, tanto che l’arbitro era intervenuto per ben due volte prima che fosse battuto il calcio d’angolo, proprio per richiamare entrambi i calciatori. A questo proposito nell’impugnazione si sottolineava il fatto che l’interessato, subito dopo il provvedimento disciplinare, abbandonava il campo scusandosi per il proprio comportamento. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Mastronicola ha colpito volontariamente, nonchè a giuoco fermo, un avversario, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia esimente o scusante data dalla presunta ed indimostrata provocazione nemmeno menzionata nel referto arbitrale stesso, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha sottolineato la particolare virulenza del colpo inferto all’avversario. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Rimini 1912 A.R.L. di Rimini e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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