F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di STEFANO CALASTRI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011
Procedimento disciplinare a carico di STEFANO CALASTRI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Calastri è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, e
art. 8, comma 8 e 10 del C.G.S. in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF
come richiamato dall’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver pattuito un
contenuto economico con la Società ACD Nibbiano superiore al massimale previsto
dalla categoria di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/02/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. STEFANO CALASTRI responsabile dell’addebito disciplinare che gli
è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/02/2012.