F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA IACUONE

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA IACUONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Iacuone è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 17, comma 4, 31, comma 1, 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, delle NOIF per aver assunto solo formalmente l’attività di allenatore della SS Popoli Calcio in assenza di tesseramento così consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da altro soggetto; avendo, inoltre, omesso il pagamento delle quote obbligatorie annuali di iscrizione al ST dalla stagione 2007/08 per poi onorarle solo nel Dicembre 2010; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/04/2012. Ritenuto che: - risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto attività di allenatore per la SS Popoli Calcio in assenza del tesseramento da allenatore; - dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal signor Cerasa risulta comprovato che fosse lui a svolgere attività di allenatore; circostanza questa comprovata anche dalla verifica personale eseguita dai collaboratori della Procura federale durante le gare Popoli vs Scafa del 5/12/2010 e Brecciarola vs Popoli del 12/12/2010 P.Q.M. dichiara il sig. ANDREA IACUONE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/04/2012.
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