F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA IACUONE
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011
Procedimento disciplinare a carico di ANDREA IACUONE – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Iacuone è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. in relazione agli artt. 17, comma 4, 31, comma 1, 35, comma 1, del
Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, delle NOIF per aver assunto solo
formalmente l’attività di allenatore della SS Popoli Calcio in assenza di tesseramento
così consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto,
esercitate da altro soggetto; avendo, inoltre, omesso il pagamento delle quote
obbligatorie annuali di iscrizione al ST dalla stagione 2007/08 per poi onorarle solo nel
Dicembre 2010;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/04/2012.
Ritenuto che:
- risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto attività di allenatore per
la SS Popoli Calcio in assenza del tesseramento da allenatore;
- dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal signor Cerasa risulta comprovato
che fosse lui a svolgere attività di allenatore; circostanza questa comprovata anche
dalla verifica personale eseguita dai collaboratori della Procura federale durante le
gare Popoli vs Scafa del 5/12/2010 e Brecciarola vs Popoli del 12/12/2010
P.Q.M.
dichiara il sig. ANDREA IACUONE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/04/2012.