F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULISANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULISANO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Gulisano è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS e all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento al
CU n. 1 della LND per la SS 2008/2009 per aver pattuito con la SSD Acireale Calcio
1946 un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa
vigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/02/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati;
- pertanto non occorre sentire il deferito il quale peraltro non ha prodotto copia del
certificato medico attestante l’impossibilità a partecipare all’odierna udienza
P.Q.M.
dichiara il sig. GIUSEPPE GULISANO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/02/2012.