F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE BARBIERI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011
Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE BARBIERI – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Barbieri è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif, al punto 14)
del CU n. 1 ss 2008/09 Lnd ed all’accordo colletivo Lnd-Aiac, come richiamati dall’art.
35 del Regolamento del ST e dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 66
comma 2 Noif per aver personalmente partecipato, in qualità di allenatore della Prima
squadra, benché non regolarmente tesserato per la Pol. St. Christophe, a numero 11 gare
del Campionato di Eccellenza CR Piemonte Valle d’Aosta ss 2009/10;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/04/2012.
Ritenuto che:
- risulta documentalmente comprovato il mancato deposito dell’accordo economico;
- risulta documentalmente comprovato che il deferito abbia svolto attività di allenatore
fino al 17/02/2009 in assenza di formale tesseramento
- per mero errore materiale il deferimento fa riferimento alla ss 2009-10 anziché alla ss
2008-09
P.Q.M.
dichiara il sig. SALVATORE BARBIERI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/03/2012