F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE BARBIERI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE BARBIERI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Barbieri è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif, al punto 14) del CU n. 1 ss 2008/09 Lnd ed all’accordo colletivo Lnd-Aiac, come richiamati dall’art. 35 del Regolamento del ST e dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 66 comma 2 Noif per aver personalmente partecipato, in qualità di allenatore della Prima squadra, benché non regolarmente tesserato per la Pol. St. Christophe, a numero 11 gare del Campionato di Eccellenza CR Piemonte Valle d’Aosta ss 2009/10; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/04/2012. Ritenuto che: - risulta documentalmente comprovato il mancato deposito dell’accordo economico; - risulta documentalmente comprovato che il deferito abbia svolto attività di allenatore fino al 17/02/2009 in assenza di formale tesseramento - per mero errore materiale il deferimento fa riferimento alla ss 2009-10 anziché alla ss 2008-09 P.Q.M. dichiara il sig. SALVATORE BARBIERI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/03/2012
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