LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo DE ROSA/MONTEVARCHI C.A.1902
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
13) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo DE ROSA/MONTEVARCHI C.A.1902
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/07/2011 il sig.Vincenzo DE ROSA, si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902, un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2010/11
Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera
somma prevista dall’accordo economico depositato.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902 al pagamento in favore del sig.Vincenzo DE ROSA, della somma di
€.6.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.