LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Michele SCIANNIMANICO/A.C.D.RIVOLI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Michele SCIANNIMANICO/A.C.D.RIVOLI Con Racc.A.R. in data 5/09/2011 il sig.Michele SCIANNIMANICO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Societàà A.C.D.RIVOLI un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Michele SCIANNIMANICO, nei confronti della Società A.C.D.RIVOLI, per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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