LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DELLA CALCIATRICE Venusia PALIOTTI/BARDOLINO VERONA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DELLA CALCIATRICE Venusia PALIOTTI/BARDOLINO VERONA Con reclamo datato 23.06.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.ra Paliotti Venusia chiedeva la condanna della A.S.D. Calcio Femminile Bardolino Verona della somma lorda di € 1.300,00, relativamente alla mensilità di giugno 2010, in base all'accordo economico ritualmente depositato ai sensi dell'art.94ter punto 6 delle N.O.I.F., relativo alla stagione sportiva 2009/2010. Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a euro 50,00. Con memoria datata 05.07.2011, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto alla calciatrice quanto alla C.A.E., la società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, rilevando che la somma pretesa dalla calciatrice non era stata corrisposta a seguito dell'irrogazione di una sanzione di pari importo, a causa di asseriti comportamenti lesivi del decoro della società. Sul punto la difesa della calciatrice ha rilevato come la sanzione irrogata debba ritenersi priva di effetto, in quanto non prevista, arbitraria e sproporzionata, senza considerare che alla medesima non sono state indicate la forma e la sede per la contestazione di tale provvedimento. Dall'esame della documentazione agli atti, nonchè delle deduzioni delle parti appare meritevole di accoglimento la domanda avanzata dalla calciatrice. La sanzione pari all'importo di una mensilità appare effettivamente del tutto sproporzionata ed arbitaria rispetto al fatto contestato. Inoltre come opportunamente rilevato dalla difesa della calciatrice la comunicazione di irrogazione della sanzione nulla riferisce in ordine alle modalità di contestazione di tale provvedimento e pertanto il semplice silenzio non può essere interpretato quale acquiescenza. Pertanto alla calciatrice deve essere riconosciuta la somma lorda di € 1.300,00 così come richiesta in reclamo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando la A.S.D. Calcio Femminile Bardolino Verona a corrispondere alla sig.ra Paliotti Venusia la somma lorda di € 1.300,00 quale importo residuo della somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico. Dispone, la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it