LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Adrian ATOMEI/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Adrian ATOMEI/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 Con reclamo datato 20.07.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Adrian ATOMEI chiedeva la condanna della S.S.D. Trento Calcio 1921 al pagamento di parte del compenso annuo lordo pattuito per la stagione sportiva 2010/2011 quantificato in € 7.500,00 nell'accordo economico ritualmente depositato presso il Comitato Interregionale. Determinava la pretesa in € 6.000,00, dando atto di avere percepito esclusivamente la somma di € 1.500,00. Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. Con memoria datata 06.08.2011, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto al calciatore quanto alla C.A.E., la società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, disconoscendo l'autenticità della firma apposta in calce all'Accordo Economico prodotto dal reclamante e regolamermente depositato presso il Comitato Interregionale. Concludeva quindi la società per la trasmissione alla Procura Federale degli atti e documenti relativi al procedimento, di cui chiedeva la sospensione. Dall'esame degli atti del procedimento si evidenzia come il reclamo proposto sia meritevole di accoglimento. Prive di pregio si rivelano infatti le argomentazioni della società sollevate in punto di non autenticità della firma apposta in calce all'accordo economico. Lo stesso infatti risulta essere stato depositato presso gli uffici della LND, dalla società stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. La circostanza rende del tutto superfluo ogni eventuale accertamento in ordine all'autenticità della firma. Inoltre come opportunamente rilevato dalla difesa del calciatore, qualora si volesse sostenere l'invalidità dell'Accordo Economico, risulterebbe che la società si sia avvalsa di prestazioni sportive in assenza di una regolamentazione economica, esponendosi in tal modo a potenziale deferimento per violazione della normativa federale. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando S.S.D. Trento Calcio 1921 a corrispondere al sig.Adrian ATOMEI la somma di € 6.000,00 quale importo residuo della somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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