LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Marco LETA/U.S.CASTROVILLARI CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Marco LETA/U.S.CASTROVILLARI CALCIO Con reclamo datato 15.06.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Leta Marco chiedeva la condanna della U.S. Castrovillari Calcio al pagamento della somma di € 3.300,00, quale residuo del compenso annuo lordo pattuito per la stagione sportiva 2009/2010 in base all'accordo economico ritualmente depositato ai sensi dell'art.94ter punto 6 delle N.O.I.F. Il calciatore asseriva infatti di avere ricevuto quale acconto sul compenso annuo globale di € 5.000,00, la somma di € 1.700,00, mediante due rate di € 850,00 ciascuna. Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a euro 50,00. Con memoria datata 29.06.2011, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto al calciatore quanto alla C.A.E., la società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, rilevando che gli acconti versati al calciatore, sul complessivo compenso annuo lordo pattuito fossero pari non già alla somma di € 1.700,00, bensi a quella di € 1.950,00. Asseriva inoltre la società che nulla fosse dovuto a titolo di residuo poichè in data 06.04.2010 il calciatore interrompeva autonomamente e definitivamente lo svolgimento dell'attività. La circostanza veniva comunicata al Comitato Interregionale e contestualmente contestata al calciatore, mediante apposita raccomandata datata 26.04.2010, regolarmente ricevuta dai destinatari. Dopo il ricevimento della suddetta comunicazione il sig. Leta Marco non provvedeva a fornire alcun genere di risposta. La circostanza della sospensione dell'attività sportiva da parte del medesimo deve pertanto intendersi provata. Di conseguenza il calciatore risultando inadempiente all'obbligazione di prestazione dell'attività sportiva non può legittimamente vantare il credito dell'importo residuo di cui all'accordo economico. La domanda avanzata dal calciatore non appare pertanto meritevole di accoglimento. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., respinge il reclamo proposto dal sig. Leta Marco nei confronti della U.S. Castrovillari Calcio. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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