LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 14 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 14 dicembre 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione della gara disputata nel corso del Recupero dell’Undicesima giornata
andata sostenitori della Società Genoa hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3
CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.