CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2011 promosso da: Sig. Daniele Quadrini / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2011 promosso da: Sig. Daniele Quadrini / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO ha pronunciato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2144 del 15 settembre 2011) promosso da: Sig. Daniele Quadrini, con e presso gli Avv.ti Massimo Ciardullo e Giovanni Del Re (info@dirittosportivo.it) parte istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con e presso gli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli (luigi@medugno.it) parte resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza del 15 settembre 2011, il Sig. Daniele Quadrini adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per l’annullamento e/o la riforma del C.U. n.030/CGF (Sezioni Unite) del 19 agosto 2011, con il quale la Corte di Giustizia Federale ha confermato la sanzione della squalifica per un anno comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. 13/CDN del 9.8.2011, per “la violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS, ovvero per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena-Sassuolo del 27 marzo 2011” . 2. La vicenda nasce nell’ambito dell’inchiesta penale avviata dalla Procura della Repubblica di Cremona, che ha portato all’arresto, tra gli altri, di alcuni tesserati FIGC imputati di associazione per delinquere connessa a episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive. La Procura Federale, una volta acquisiti gli atti, ha svolto un’autonoma attività, procedendo alla audizione dei tesserati coinvolti nella vicenda. A conclusione delle indagini, la Procura federale, ritenuta provata la violazione di inderogabili regole di condotta da parte di membri dell’ordinamento sportivo, ha proceduto al deferimento degli stessi presso la Commissione disciplinare. 3. La Commissione disciplinare, per la parte che qui interessa, ha ritenuto colpevole il calciatore Sig. Daniele Quadrini di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e gli ha inflitto la sanzione della squalifica di un anno (C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011). 4. La Corte di Giustizia Federale, in sede di appello, ha respinto il ricorso e confermato la sanzione inibitoria irrogata dal giudice di prime cure (C.U. n. 043/CGF). 5. Sulla decisione della Corte di Giustizia Federale, il Sig. Daniele Quadrini promuove istanza di arbitrato e chiede di “riconoscere l’insussistenza della violazione contestata e la totale assenza di responsabilità del Quadrini e, pertanto, annullare la decisione della Corte di Giustizia Federale, prosciogliendo l’istante dalle accuse; in subordine, qualora non si dovesse accogliere la richiesta principale di proscioglimento, si rappresenta che, tutt’al più, nel caso in esame si potrebbe configurare un mero ritardo nel dovere di informazione e non una omissione; pertanto, riconosciute le attenuanti, si chiede di applicare una riduzione della sanzione in senso meno afflittivo, in conformità alle disposizioni dell’art. 16 CGS (tenendo conto della reale natura e gravità dei fatti commessi), e dunque applicare la sola ammonizione ai sensi dell’art. 19 CGS o, tutt’al più, un’ammenda contenuta”. 6. Si costituiva con propria memoria la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), replicando a quanto prodotto e argomentato da parte istante, svolgendo proprie considerazioni di merito e concludendo per “il rigetto dell’istanza avversaria. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla rifusione delle spese di lite e ai diritti amministrativi versati”. 7. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa; la parte resistente provvedeva alla nomina dell’Arbitro nella persona dell’Avv. Marcello de Luca Tamajo; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 30 settembre 2011 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 8. Il Collegio Arbitrale teneva una prima udienza in data 9 novembre 2011 presso la sede del TNAS, dove veniva coltivata una ipotesi di tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, che non aveva, successivamente, nessun esito. Si teneva una seconda udienza, in data 15 dicembre 2011, dove le Parti discutevano nel merito, rispettando il principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE 9. Il Sig. Daniele Quadrini è stato sanzionato con la inibizione temporanea di un anno dalle attività sportive per avere violato l’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. La sanzione deriva dal fatto che il Quadrini non ha informato senza indugio la Procura federale sui fatti riguardanti la gara Siena-Sassuolo del 27 marzo 2011. Gara questa soggetta ad alterazione e manipolazione da parte di alcuni personaggi, che si sono resi responsabili dello scandalo cd. Calcioscommesse. La gara calcistica si concludeva con il risultato di 4 a 0 per il Siena. Il Quadrini, che militava nel Sassuolo, risulterebbe essere coinvolto sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche, nonché di SMS, dove però non risulta mai con chiara evidenza e in maniera esplicita il suo diretto coinvolgimento nella frode sportiva. Infatti, le frasi richiamate, dalle quali si dovrebbe evincere il coinvolgimento del Quadrini, risultano generiche, come p.es. “lasciamo stare per quella cosa…”; oppure “ci mancano parecchi giocatori…”. Si tratta di affermazioni frutto di un linguaggio tendenzialmente criptico ma non tale da consentire lo svolgimento di una ricostruzione univoca dell’accaduto, che individui nel Quadrini uno dei partecipanti alla combine calcistica, ovvero di essere a conoscenza della combine e di avere pertanto omesso di denunciarla. 10. Certo, il Quadrini, come risulta dalle indagini, era uso fare scommesse (lecite) su eventi sportivi non calcistici, anche in accordo con uno dei personaggi coinvolti nella vicenda del cd. calcioscommesse; ma, nel caso in specie, non risultano prove così chiare e nette tali da far individuare nel Quadrini uno degli appartenenti alla rete degli scommettitori sulle competizioni calcistiche, per lo più in qualità di atleta in grado di consentire forme di alterazione del risultato di partite nelle quali era coinvolta la squadra di appartenenza (come nel caso di Siena-Sassuolo). 11. Il punto, allora, è quello riferito alla telefonata ricevuta dal Quadrini il 29 aprile 2011, con la quale uno dei personaggi coinvolti nella vicenda del cd. calcioscommesse gli richiedeva di saldare il credito per l’importo di 36.000,00 euro riferibile ad alcune scommesse, che il Quadrini avrebbe fatto su internet tramite il profilo Skype. La difesa del Quadrini sostiene che vi sia stato uno scambio di persona per il tramite di due falsi profili Skype, che venivano utilizzati col nome del Quadrini all’insaputa dello stesso, e attraverso i quali si svolgevano conversazioni finalizzate alle scommesse sportive. Tale assunto riferito all’uso dei profili Skype è confermato dalla “confessione”, resa in sede di indagine, da parte di uno degli imputati, che ha riconosciuto e ammesso di avere creato lui stesso i profili Skype con il nome di Quadrini. Ricevuta la telefonata del 29 aprile, sopra citata, il Quadrini, resosi conto dell’anomalia della richiesta sollecitata, decideva di esporre denuncia alla Procura federale e anche alla Procura della Repubblica, segnalando i suoi dubbi e i suoi sospetti sui contenuti della telefonata ricevuta. La denuncia veniva però presentata alla Procura federale l’11 maggio 2011, quindi tredici giorni dopo la telefonata ricevuta. Pertanto, il Quadrini si è reso responsabile non tanto di omessa denuncia ma piuttosto di ritardata denuncia. Gesto tardivo e quindi comunque censurabile, ma non pienamente coincidente con quanto disposto dall’art. 7, comma 7, CGS. Gesto, quindi, passibile comunque di sanzione, seppure nella misura inferiore di quanto previsto qualora ci fosse stata omessa denuncia. In applicazione dell’art. 16, comma 1, CGS, il Collegio ritiene equo stabilire che la sanzione dovuta a ritardata denuncia può essere determinata nella inibizione temporanea dall’attività sportiva di mesi sei. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e applica al Sig. Daniele Quadrini la sanzione della inibizione temporanea per mesi sei. Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: a) dichiara che le spese per assistenza difensiva sono carico del ricorrente per 2/3, liquidate in euro 1.300,00, e il restante 1/3 compensate; b) dichiara che le spese per il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport e i diritti degli arbitri sono a carico del ricorrente per 2/3 e il restante 1/3 a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. c) liquida gli onorari degli Arbitri, complessivamente, in euro 6.000,00; Così deciso in Roma, il giorno 15 dicembre 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Maurizio Benincasa F.to Marcello de Luca Tamajo
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