CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 promosso da: International Sport Services Srl / A.S. Bari SpA
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 promosso da: International Sport Services Srl / A.S. Bari SpA
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO
CONS. SILVESTRO MARIA RUSSO – ARBITRO
ha pronunciato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1648 del 30 giugno 2011) promosso da: International Sport Services Srl, con e presso gli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana (v.rigo@elsalex.it)
parte istante
CONTRO A.S. Bari SpA, con e presso l’Avv. Francesco Biga (francesco.biga@pec.studiotrisorioliuzzi.it) parte resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con istanza del 30 giugno 2011, la International Sport Services Srl adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per la risoluzione della controversia insorta con l’A.S. Bari, in relazione all’esecuzione dei mandati conferiti agli agenti di calciatori Sigg.ri Dott. Fabio Grossi e Maurizio De Giorgis, rispettivamente, in data 18 febbraio 2009 e 20 luglio 2009.
2. Il mandato nei confronti dell’agente Dott. Fabio Grossi concerneva il rinnovo contrattuale del calciatore Pedro Kamatà: veniva stabilito, a titolo di compenso, la somma forfettaria di euro 115.000,00 (art. 2 del Mandato), passibile di riduzione “come da appendice al mandato allegata”; inoltre, le Parti specificavano che “i pagamenti saranno dovuti nel caso in cui il calciatore Pedro Kamatà risulti tesserato per l’A.S. Bari alle scadenze pattuite” (art. 4 del Mandato). Il calciatore Pedro Kamatà sottoscriveva con l’A.S. Bari il rinnovo contrattuale sino al termine della stagione sportiva 2009/2010. Le scadenze dei pagamenti erano così concordate: euro 15.000,00 entro e non oltre il 15.03.2009; euro 15.000,00 entro e non oltre il 10.09.2009; euro 15.000,00 entro e non oltre il 10.02.2010.
3. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della terza rata, scaduta il 10 febbraio 2010, pari a euro 15.000,00 oltre i.v.a., dell’importo complessivo di euro 18.000,00 4. Il mandato nei confronti dell’agente Sig. Maurizio De Giorgis concerneva l’incarico di procurare il tesseramento del calciatore Filippo Agomeri Antonelli: veniva stabilito, a titolo di compenso, la somma di euro 40.000,00. Le scadenze dei pagamenti erano così concordate: euro 20.000,00 entro il 30.10.2009; euro 20.000,00 entro il 30.10.2010, questa seconda rata a condizione che il calciatore fosse ancora tesserato per l’A.S. Bari alla data del 1° settembre 2010. Il calciatore veniva ceduto al F.C. Torino nel mese di febbraio 2010, per cui l’agente aveva maturato il diritto al pagamento della sola prima rata del compenso.
5. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto il pagamento della prima rata, scaduta il 30 ottobre 2009, pari a euro 20.000,00 oltre i.v.a., per un importo complessivo di euro 24.000,00.
6. Su tali presupposti, il ricorrente International Sport Services Srl chiede al Collegio Arbitrale di accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che la Società A.S. Bari è debitrice nei confronti della International Sport Services Srl della somma di euro 42.000,00 di cui: a) euro 15.000,00 in conto capitale oltre a euro 3.000,00 a titolo di IVA a far data dal 10 febbraio 2010, come espressamente pattuito nel mandato sottoscritto tra le Parti in data 18 febbraio 2009; b) euro 20.000,00 in conto capitale oltre a euro 4.000,00 a titolo di IVA a far data dal 30 ottobre 2009, come espressamente pattuito nel mandato sottoscritto tra le Parti in data 20 luglio 2009; per l’effetto condannare la Società A.S. Bari al pagamento a favore della International Sport Services Srl della somma di euro 42.000,00 di cui euro 35.000,00 in conto capitale ed euro 7.000,00 a titolo di IVA oltre agli interessi ex art. 5 legge n. 231 del 2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di assistenza legale, nonché di tutte le spese del presente procedimento arbitrale, ivi compresi i diritti amministrativi anticipati dall’istante e gli onorari degli arbitri”.
7. Con memoria difensiva del 20 luglio 2011, l’A.S. Bari si costituiva nel procedimento avanzando varie eccezioni: a) l’insussistenza della potestas judicandi del TNAS, tenuto conto che la clausola compromissoria ex art. 5 dei Mandati 18.02.2009 e 20.07.2009, demandava alla Camera Arbitrale presso la FIGC le controversie tra agenti e calciatori, e che non era stata consensualmente modificata dalle Parti (ex art. 30, comma 2, ultima parte, Reg. agenti in C.U. n. 100 dell’8 aprile 2010) al fine di consentire il trasferimento della cognizione delle controversie in capo all’organo arbitrale TNAS; b) inopponibilità e conseguente inefficacia nei confronti della parte resistente dei Mandati 18.02.2009 e 20.07.2009 in quanto sottoscritti da un soggetto non munito di idonei poteri rappresentativi dell’A.S. Bari, quanto al conferimento di incarichi di assistenza e consulenza in favore di agenti di calciatori nel periodo in questione; c) insussistenza della prova dei presupposti di validità dei Mandati 18.02.2009 e 20.07.2009, dal momento che la ricorrente non aveva dimostrato il regolare possesso della licenza da parte degli agenti che le avevano attribuito i relativi diritti economici, in data anteriore alla loro sottoscrizione; e altresì il mancato deposito dei Mandati presso la segreteria della Commissione agenti entro il termine stabilito ex art. 16, comma 1, ultima parte, Reg. agenti; d) nullità e inefficacia, o quanto meno la risolubilità senza indennizzo dei Mandati 18.02.2009 e 20.07.2009 ex artt. 4, 16, comma 8, 19, commi 3, 7 e 8, e 20, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del Reg. agenti; e) l’inesistenza del diritto della ricorrente al pagamento dei compensi stabiliti nei Mandati 18.02.2009 e 20.07.2009, in quanto gli agenti non hanno prestato alcuna assistenza in favore dell’A.S. Bari per la stipulazione dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori Kamata e Agomeri Antonelli.
8. Su tali presupposti, la resistente A.S. Bari SpA chiede al Collegio Arbitrale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’on.le Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, disattesa ogni avversa richiesta, così provvedere: in via preliminare, con provvedimento presidenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS dichiarare la manifesta incompetenza, anche sub specie di carenza di potestas judicandi, dell’adito Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite, essendo invece muniti della potestas judicandi e/o della competenza la Camera Arbitrale istituita presso la FIGC-Commissione Agenti, ovvero il Giudice ordinario secondo le norme del codice di rito;
sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di prosecuzione della procedura ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla International Sport Services srl con ricorso inoltrato in data 30 giugno 2011, per carenza di potestas judicandi e/o incompetenza dell’adito Tribunale, essendo invece muniti della potestas judicandi e/o della competenza la Camera Arbitrale istituita presso la FIGC-Commissione Agenti, ovvero il Giudice ordinario secondo le norme del codice di rito; in via subordinata, respingere nel merito la domanda proposta dall’International Sport Services srl con ricorso inoltrato in data 30 giugno 2011, in quanto infondata in fatto e in diritto; sempre e comunque, condannare il ricorrente all’integrale pagamento delle spese dell’arbitrato, nonché all’integrale rifusione delle spese e competenze difensive”.
9. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Massimo Coccia, il quale non accettava e pertanto veniva nominato il Prof. Avv. Maurizio Benincasa; la parte resistente non provvedeva alla nomina dell’Arbitro, e pertanto questi veniva nominato dal Presidente del TNAS nella persona del Cons. Silvestro Maria Russo; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 6 ottobre 2011 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
10. Il Collegio Arbitrale teneva l’udienza in data 19 ottobre 2011 presso la sede del TNAS.
Dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, veniva concesso alle parti termine fino al 31 ottobre 2011 per il deposito di memorie e documenti, e termine all’11 novembre 2011 per il deposito di repliche. Il Collegio, dopo espressa rinuncia delle Parti dell’udienza di discussione, si riservava la deliberazione del lodo all’esito della scadenza del secondo termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con riferimento alla prima eccezione avanzata dalla difesa della parte intimata, il Presidente del TNAS, con ordinanza del 2 agosto 2011, respingeva l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, sul presupposto che “dagli scritti depositati dalla parte intimata non è dato rilevare nella specie quella carenza assoluta di attribuzioni che consente al Presidente del Tribunale di dichiarare l’incompetenza dell’Organo arbitrale adito […]. Rigetta l’istanza di manifesta incompetenza del Tribunale a decidere della controversia, ferma restando, naturalmente, ogni definitiva decisione in materia del costituendo Organo arbitrale, giudice naturale della controversia proposta”.
12. Quindi, il Collegio è chiamato a esaminare la (seconda) eccezione di incompetenza arbitrale sollevata dalla difesa della parte resistente.
Tale eccezione è infondata.
Il Collegio osserva che l’art. 23 del Regolamento Agenti che disciplina il contratto, in vigore dal 1° febbraio 2007 al 10 aprile 2010, disponeva che «[…] ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI […]»; peraltro, la Camera è stata sostituita, dal 22 gennaio 2009, nelle proprie competente dal TNAS come previsto dall’art. 34 del relativo Codice secondo il quale «[…] Le controversie in precedenza previste dal regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di Agente di calciatori approvato dal Consiglio nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra Agente e calciatore, restano devolute al Tribunale [nazionale di Arbitrato per lo Sport] e sono regolate dal presente Codice […]».
Dunque, l’odierno Collegio, confermando la copiosa giurisprudenza dei collegi TNAS sul punto, risulta competente a decidere la presente controversia (da ultimo, Lodo 31 maggio 2011: Pallavicino vs. Marchisio (Coll. Benincasa, Pres., Coccia, Fumagalli).
Alla medesima conclusione si perviene anche volgendo l’attenzione all’argomento ricavato dalla recente pronuncia del Giudice amministrativo (TAR Lazio, n. 33247 dell’11 novembre 2010). Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza già formatasi al riguardo nell’ambito del TNAS [Lodo 26 aprile 2011: Corsi vs. Bologna F.C. 1909 s.p.a. (Coll. La Medica, Pres., Coccia, Manna); Lodo 31 maggio 2011: Pallavicino vs. Marchisio (Coll. Benincasa, Pres., Coccia, Fumagalli], osserva che il TAR ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive, ma alternative) degli organi di giustizia interna. In buona sostanza, il TAR non ha negato in maniera assoluta la competenza degli organi di giustizia arbitrale previsti dall’ordinamento sportivo per le controversie relative ai rapporti disciplinati dal Regolamento Agenti della FIGC, ma ha previsto la possibilità, in alternativa, di rivolgersi all’AGO. In particolare, il giudice amministrativo – reputando che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti – ha lasciato la libertà alle parti di scegliere se rivolgersi al giudice ordinario o a quello arbitrale istituito dal CONI.
Nel caso in esame, le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi arbitrali previsti dall’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS – anziché l’AGO – è provenuta dall’Agente ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale.
13. Con riguardo alla eccezione sul potere di rappresentanza in capo a un soggetto non munito di idonei poteri rappresentativi dell’A.S. Bari, quanto al conferimento di incarichi di assistenza e consulenza in favore di agenti di calciatori nel periodo in questione, anche questa è da respingere. Prova ne è il C.U. n.55/CDN (2009/2010) della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, documento fornito a prova dalla Parte ricorrente, nel quale si fa esplicito riferimento al Sig. Giorgio Perinetti quale Direttore sportivo e Legale Rappresentante della società AS Bari SpA; e comunque, anche laddove vi fosse stato un eccesso ovvero un difetto del potere di rappresentanza, questa verrebbe comunque a essere sanata ex art. 1399 c.c., il quale consente che il rappresentato possa ratificare anche per facta concludentia l’atto posto in essere dal rappresentante in carenza o mancanza di poteri allorché egli accerti gli effetti dell’atto nella propria sfera giuridica.
14. Con riferimento alla domanda di arbitrato, questa è fondata.
Infatti: dai Mandati fra società e agente e loro appendice, dalle fatture emesse in favore della società e dai corrispondenti bonifici bancari effettuati dalla stessa società in favore della International Sport Services, risulta documentalmente provata la situazione contrattuale e i relativi inadempimenti. Tali comunque da far emergere chiaramente il debito della AS Bari nei confronti della International Sport Services, per quanto riguarda la terza rata del compenso per il rinnovo contrattuale del calciatore Kamatà, scaduta il 10 febbraio 2010 e pari a euro 15.000,00 oltre i.v.a., per un importo complessivo di euro 18.000,00. Parimenti per quanto riguarda il compenso per il tesseramento del calciatore Antonelli, la sola prima rata (posto che le successive non possono essere adempiute in quanto il calciatore è stato ceduto ad altra società), scaduta il 30 ottobre 2009, pari a euro 20.000,00 oltre i.v.a., per un importo complessivo di euro 24.000,00.
La somma, pertanto, di cui risulta debitrice l’AS Bari SpA nei confronti della International Sport Services è pari a euro 42.000,00 di cui euro 35.000,00 in conto capitale ed euro 7.000,00 a titolo di IVA.
Sono riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale.
Diversamente, la somma sopra indicata è invece maggiorata dell’Iva. Sono, infatti, da ribadire le considerazioni già espresse in altro lodo (cfr. Lodo 13 ottobre 2011 Carpeggiani vs. Schelotto) secondo le quali «[è] dovuto il pagamento dell’IVA sull’importo corrisposto a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto in quanto: 1) ai sensi dell’art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito da lavoro autonomo e le indennità per la cessazione dei rapporti d’agenzia, quale deve qualificarsi l’attività dell’Agente di calciatore anche secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza arbitrale sportiva; 2) in ogni caso si tratterebbe di indennità corrisposta a tiolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redito diretta a risarcire il cd. Lucro cessante e quindi soggetta a tassazione ai sensi di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7 dicembre 2007 n. 356/E […]».
Le spese per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I. seguono naturalmente la soccombenza, oltre che il criterio di causalità.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o istanza, così decide:
a. condanna l’A.S. Bari al pagamento, in favore dell’International Sport Services, della somma di €. 42.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora di cui in motivazione;
b. condanna l’A.S. Bari al rimborso, in favore dell’International Sport Services, delle spese per assistenza difensiva, che liquida complessivamente in € 1.250,00, oltre spese generali (12,5%), IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI;
c. condanna l’A.S. Bari al pagamento dei diritti degli arbitri, che liquida complessivamente in € 4.000,00, oltre accessori di legge;
d. dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri;
e. manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.
Così deciso in Roma, il giorno 20 novembre 2011, con la partecipazione di tutti gli Arbitri, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Maurizio Benincasa
F.to Silvestro Maria Russo