F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 11. APPELLO VDA AOSTA SARRE AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA APPLICARSI NELLA STAGIONE 2005/2006 E DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. AMATO GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 15.4.2007, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. – Com. Uff. n. 45 del 13.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06
11. APPELLO VDA AOSTA SARRE AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA APPLICARSI NELLA STAGIONE 2005/2006 E DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. AMATO GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 15.4.2007, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. – Com. Uff. n. 45 del 13.4.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 13 aprile 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta accoglieva il deferimento del Presidente del Comitato nei confronti della V.D.A. Aosta Sarre e, dichiaratane la responsabilità in ordine alla violazione di cui all’art. 94 ter punto 11 delle N.O.I.F., infliggeva alla stessa società la penalizzazione di sei punti in classifica e ad Amato Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della società, l’inibizione fino a tutto il 15.4.2007. Avverso tale decisione proponeva appello la società che, nel contestarne la fondatezza, ne chiedeva l’annullamento o la revoca o comunque declaratoria di illegittimità; in subordine, la determinazione della sanzione nei minimi edittali. L’appello della V.D.A. Aosta Sarre non è ammissibile. A prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni fatte valere dalla società, occorre rilevare che per effetto di quanto previsto dall’art. 29 punto 1 C.G.S. legittimati a proporre reclamo sono soltanto le società ed i loro dirigenti (per quel che qui interessa), con la conseguenza che a sottoscrivere l’atto devono essere personalmente il legale rappresentante della società ed il o i dirigenti interessati
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