F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 3. APPELLO DELLA POL. MIRANDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRANDA/ALTO MOLISE DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 100 del 23.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 3. APPELLO DELLA POL. MIRANDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRANDA/ALTO MOLISE DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 100 del 23.3.2006) La Pol.Miranda proponeva appello avverso le decisioni di cui all’epigrafe, preannunciandolo ritualmente con richiesta di copia degli atti. All’80° della gara, l’arbitro assegnava un calcio di rigore in favore della Pol. Miranda; a seguito della respinta del portiere, il calciatore incaricato della battuta ribadiva la palla in rete. L’ufficiale di gara non convalidava la segnatura e faceva riprendere il gioco con un tiro dal fondo da parte del portiere che aveva neutralizzato il rigore. La Pol. Miranda proponeva reclamo al Giudice Sportivo chiedendo la ripetizione della gara per “errore tecnico” commesso dall’arbitro; in accoglimento il Giudice, raccolto quanto dichiarato successivamente sul punto l’arbitro, ordinava la ripetizione della stessa. Interponeva reclamo la controparte Pol. Alto Molise alla Commissione Disciplinare la quale in accoglimento annullava la decisione del Giudice Sportivo e ripristinava il risultato conseguito sul campo, ritenendo tardiva – in quanto non allegata direttamente al referto di gara - e non ammissibile, ai sensi dell’art. 24 C.G.S. l’integrazione redatta dall’arbitro sul fatto verificatosi. L’appello è fondato. Ad avviso di questa Commissione rientra nei poteri del Giudice Sportivo acquisire, anche a seguito di rituale reclamo, ulteriori informazioni circa gli eventi avvenuti nel corso dell’incontro al direttore di gara; pertanto, rilevata, per stessa ammissione dell’arbitro. una non corretta applicazione del regolamento del gioco del calcio, si deve riconoscere la sussistenza dei motivi posti a fondamento della decisione di primo grado e si dispone la ripetizione della gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Miranda di Miranda (Isernia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it