F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 5. APPELLO DELL’A.S. GOLDENSPORT KIMERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTERENZIESE/GOLDENSPORT KIMERA DEL 23.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 29.3.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 5. APPELLO DELL’A.S. GOLDENSPORT KIMERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTERENZIESE/GOLDENSPORT KIMERA DEL 23.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 29.3.2006). Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 29 marzo 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Monterenziese in relazione all’impiego sotto falso nome, perché squalificato, da parte della A.S. Goldensport Kimera del calciatore Bergamo Dario in occasione della gara del 23.2.2006. Infliggeva perciò a quest’ultima società la punizione sportiva della perdita della gara ed al Bergamo la squalifica per una giornata. Rilevava la Commissione che l’arbitro, ascoltato a chiarimenti, aveva sentito chiamare con il nome di Dario, durante la partita, il calciatore con la maglia n. 5 (che avrebbe dovuto essere Chillemi Alberto); che all’inizio del secondo tempo lo stesso arbitro aveva constatato l’assenza fra i calciatori della Goldensport Kimera di quello con la maglia n. 5, assenza spiegatagli dai dirigenti della società con un infortunio alla caviglia, che egli peraltro non aveva rilevato; da ultimo, che l’arbitro aveva riconosciuto senza ombra di dubbio nel Bergamo, sia in foto che di persona, il calciatore che aveva preso parte alla gara con le generalità del Chillemi. Giunta alla conclusione che a scendere in campo era stato il Bergamo sotto il falso nome del Chillemi, accoglieva pertanto il reclamo (della A.S. Monterenziese) e, posto che il Bergamo non avrebbe potuto giocare perché squalificato, infliggeva alla A.S. Goldensport Kimera ed al Bergamo le sanzioni prima dette. Avverso detta decisione proponeva appello la A.S. Goldensport Kimera contestando il riconoscimento operato dal direttore di gara, visto che – ribadiva - a giocare era stato il Chillemi e non il Bergamo; quel Chillemi, come fatto presente nella memoria alla Commissione Disciplinare, che non era sceso in campo nel secondo tempo per avere ricevuto un colpo alla caviglia destra e che veniva chiamato Dario e non con il suo vero nome (Alberto) per la somiglianza con il calciatore Dario Hubner, centravanti e friulano come lui. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata e l’omologazione del risultato conseguito sul campo. L’appello della A.S. Goldensport Kimera, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Anche a prescindere da altri elementi di prova (le dichiarazioni di calciatori della A.S. Monterenziese e della Youg Line) risulta in maniera inoppugnabile dalle affermazioni dell’arbitro che il presunto Chillemi veniva chiamato dai compagni di squadra, nel corso della partita, col nome Dario, che è per l’appunto il nome del Bergamo. Messe da parte le spiegazioni proposte dalla società, che per la loro stravagante inconsistenza non meritano neppure di essere prese in considerazione, la circostanza dimostra come a giocare quel 22.3.2006 sia stato per l’appunto il Bergamo che difatti, resosi conto di essere stato scoperto, si è ben guardato nel secondo tempo di ripresentarsi in campo. Del Chillemi, che secondo la versione difensiva era il calciatore sceso in campo, neanche l’ombra, senza che valga a spiegarne l’assenza la poco credibile tesi dell’infortunio non visto da alcuno, arbitro in primis, e che certamente non avrebbe impedito al calciatore di assistere allo svolgimento della gara fino al termine. Non fosse altro che per vederne l’esito finale. Se a tutto ciò si aggiunge il duplice riconoscimento operato dall’arbitro in sede di audizione dinnanzi alla Commissione Disciplinare, la prima fotografica, la seconda, ancor più decisiva, di persona, si comprende come dubbi sulla partecipazione del Bergamo alla gara del 22 marzo, sotto le false generalità del Chillemi, non possano seriamente residuarne. Alla luce di quanto fin qui rilevato l’appello della A.S. Goldensport Kimera non può che essere respinto e, posto che il Bergamo, squalificato, non avrebbe dovuto prender parte alla gara, le sanzioni già inflitte dalla Commissione Disciplinare devono essere confermate. Al rigetto dell’appello segue l’incameramento della tassa reclamo (art. 29 punto 13 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Goldensport Kimera di Bologna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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