F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 7. APPELLO DELLA POL. RIPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MARINO ANTONINO FINO AL 31.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 29.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 7. APPELLO DELLA POL. RIPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MARINO ANTONINO FINO AL 31.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 29.3.2006) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 43 del 29 marzo 2006) respingeva il reclamo della Pol. Riposto avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Marino Antonino fino al 31.12.2010. Con l’appello in esame, la società ricorrente chiede l’annullamento del predetto provvedimento di squalifica. La Commissione osserva che la ricorrente non deduce motivi di diritto che possano giustificare l’appello avverso la decisione della Disciplinare, poiché si limita alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta, in sostanza, un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell’appello in esame ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Riposto di Riposto (Catania), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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