F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 9. APPELLO DELL’U.S. EDEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLANOCE FEDERICO FINO A TUTTO IL 15.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 39 del 6.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06
9. APPELLO DELL’U.S. EDEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLANOCE FEDERICO FINO A TUTTO IL 15.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 39 del 6.4.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 9 marzo 2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Brescia infliggeva al calciatore Dellanoce Federico la squalifica fino al 31.7.2007 in seguito al comportamento offensivo e violento nei confronti dell’arbitro della gara Eden/Virtus Adrense del 4.3.2006. Il reclamo proposto dalla U.S.Eden veniva parzialmente accolto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che, con delibera di cui al C.U. n. 39 del 6 aprile 2006, riduceva la qualifica a tutto il 15.7.2007. Avverso tale provvedimento proponeva appello a questa C.A.F. l’U.S. Eden chiedendo un’ulteriore riduzione della squalifica inflitta al Dellanoce. L’appello dell’U.S. Eden non è ammissibile. Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d’Appello sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che per omessa … motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel caso in esame l’U.S. Eden non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine dalla corretta sanzione adottata nei confronti dell’autore dei fatti all’origine della squalifica. Va da sé, di conseguenza, che l’appello, proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 comma 1 C.G.S., deve essere dichiarato inammissibile. Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 comma 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello dell’U.S. Eden non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento. Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, comma 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Eden di Esine (Brescia), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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