F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 10. APPELLO DELL’U.S.D. PETROSINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMARO/PETROSINO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 27.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 10. APPELLO DELL’U.S.D. PETROSINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMARO/PETROSINO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 27.4.2006) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la U.S.D. Petrosino, a norma dell’ art. 33 comma 1 lett. b) e c) C. G. S., ha avanzato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, C.U. n. 46 del 27 aprile 2006, relativa alla gara A.S.D. Camaro/U.S.D. Petrosino del 2.4.2006, valida per il Campionato Regionale di Eccellenza Girone A. L’odierna ricorrente lamenta in particolare, in ordine alla statuizione della Commissione Disciplinare, “la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l’errata e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia;la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto ex art. 11 e 12, 1 comma C.G.S.”. Segnatamente, l’ U.S.D. Petrosino eccepisce che l’A.S.D. Camaro non ha instaurato correttamente il contraddittorio per aver trasmesso ad essa controparte il reclamo inoltrato alla Commissione Disciplinare solo a mezzo raccomandata a/r e non già tramite telefax, soggiunge che l’A.S.D. Camaro non ha richiesto l’audizione dinanzi alla Commissione Disciplinare, presso la quale essa U.S.D. Petrosino non è stata convocata in sede di giudizio; rileva che erroneamente la Commissione Disciplinare, pur avendo accolto parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.D. Camaro in ordine allo svolgimento dei fatti verificatisi nel corso dell’anzidetta gara, non ha adeguatamente motivato circa le ragioni che indussero 4 calciatori dell’U.S.D. Petrosino ad abbandonare il terreno di giuoco; infine, censura la decisione della Commissione Disciplinare laddove ha riconosciuto la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. Camaro, ma ha inflitto la sanzione della squalifica del campo di gara per 3 giornate e dell’ammenda di E 2.500,00 “senza tuttavia attribuirle la punizione sportiva della perdita della gara a causa della palese alterazione al potenziale atletico della società ospitata”. L’ U.S.D. Petrosino, pertanto, chiede dichiararsi la nullità del procedimento di secondo grado con conseguente annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, in subordine chiede la riforma della decisione impugnata e l’irrogazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 nei confronti della A.S.D. Camaro. L’appello in esame è infondato. In relazione all’asserita violazione del contraddittorio, osserva questo decidente che dagli atti del procedimento non si ricava alcuna violazione del disposto di cui all’art. 34 comma 7 C.G.S., il quale prevede che “Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma”. Per ammissione della stessa ricorrente, l’A.S.D. Camaro ha spedito i motivi di reclamo con lettera raccomandata a/r, indi rendendone edotta controparte in modo conforme a quanto disposto dalla norma sopra richiamata. Del pari, poiché a norma dell’art. 30 comma 5 C.G.S. nessuna delle parti ha espressamente richiesto di essere sentita dinanzi alla Commissione Disciplinare, la mancata audizione delle stesse non costituisce violazione delle norme sul contraddittorio, a maggior ragione per l’odierna reclamante che, peraltro, non si è costituita in giudizio davanti alla Commissione Disciplinare. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, si ricava l’ insussistenza delle ulteriori violazioni prospettate dalla odierna ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, che questa Commissione d’Appello pienamente condivide, è assolutamente immune. Per ammissione della stessa U.S.D. Petrosino, infatti, è provato che, dopo il verificarsi degli accadimenti succedutisi sul terreno di giuoco e scaturiti principalmente a cagione del comportamento gravemente scorretto sotto il profilo disciplinare posto in essere dal tesserato di detta società Catalano Pietro, alcuni atleti della medesima U.S.D. Petrosino, alla ripresa del gioco decretata dall’arbitro dopo un’interruzione durata 22 minuti,“decidevano di continuare la partita pro-forma, salvo poi allontanarsi, fingendo improvvisi infortuni, al solo scopo di evitare ulteriori aggressioni alla loro integrità fisica” (cfr. pag 2 appello U.S.D. Petrosino in atti). L’arbitraria ed infondata iniziativa, priva di alcun avallo da parte del direttore di gara, è stata correttamente sanzionata dalla Commissione Disciplinare che ha posto così rimedio all’errata ed inopinata decisione in precedenza adottata dal Giudice Sportivo. In relazione, dunque, alle prospettate violazioni dell’art.33 comma 1 C.G.S., segnatamente quella di cui alla lettera c) di detta disposizione (omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio), e degli artt. 11 e 12 comma 1 C.G.S. deve rilevarsi che le stesse non sussistono, atteso che la decisione della Commissione Disciplinare ha fornito ampia contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale il Giudice di secondo grado, con attenta e coerente applicazione in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 C.G.S. (all’evidenza le lamentate alterazioni al potenziale atletico denunciate dall’appellante sono state frutto esclusivo dell’inopinata iniziativa dei tesserati della medesima U.S.D.Petrosino, che decisero di “fingere improvvisi infortuni” ed indi abbandonare il terreno di giuoco) ha riformato la decisione del Giudice Sportivo accogliendo il ricorso dell’ A.S.D. Camaro. La Commissione Disciplinare con le puntuali e precise argomentazioni esplicitate nella decisione in esame, non è incorsa in nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S., ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S.D. Petrosino di Petrosino (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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