F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 4. APPELLO GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBENEDETTESE/GENOA DEL 23.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 308/C del 28.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 4. APPELLO GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBENEDETTESE/GENOA DEL 23.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 308/C del 28.4.2006) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Genoa Cricket and Football Club, a norma dell’ art. 33 comma 2 lett. b) e c) C.G.S., ha avanzato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 308/C del 28 aprile 2006. L’udienza di trattazione del predetto reclamo è stata fissata per il giorno 8 maggio 2006. In pari data è pervenuto un fax con il quale il Genoa Cricket and Football Club ha comunicato “di rinunciare al ricorso proposto in data 29 aprile 2006 avverso la decisione la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 308/C del 28.4.2006”. In ragione della predetta rinuncia, pertanto, il reclamo di cui in epigrafe deve essere di chiarato inammissibile a norma del combinato disposto degli artt. 29 comma 12 e 33 comma 5 C.G.S.. La tassa reclamo deve essere incamerata in ragione della inammissibilità dell’appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal Genoa Cricket And F.C. di Genova, ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S., per rinuncia al gravame, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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