F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 5. APPELLO DELL’A.P.D. NOIR AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE VITTORIO BERNARDO DOVUTO DAL F.C. MESSINA PELORO, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06
5. APPELLO DELL’A.P.D. NOIR AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE VITTORIO BERNARDO DOVUTO DAL F.C. MESSINA PELORO, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006, la Commissione Vertenze Economiche ha accolto il reclamo proposto dall’A.P. Noir di Trapani al fine di ottenere il pagamento da parte del F.C. Messina Peloro del premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis N.O.I.F., in relazione all’esordio in Serie A del calciatore Vittorio Bernardo (avvenuto nelle file del Messina in data 28.11.2004 nel corso della gara Messina - Fiorentina), determinando la misura dell’importo dovuto alla reclamante in € 16.000,00, oltre agli interessi legali dall’ 1.7.2005 e sino al saldo. Avverso tale provvedimento ha proposto ulteriormente reclamo avanti a questa Commissione d’Appello Federale l’A.P. Noir, deducendo l’intervenuta modifica, ad opera del Com. Uff. n. 153/A dell’ 1.2.2006, dell’art. 99 bis N.O.I.F. ed in particolare del meccanismo di determinazione del premio alla carriera, ora maggiormente favorevole ad essa reclamante; rileva, inoltre, la medesima reclamante che con disposizione transitoria apposta in calce al nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F. è stato disposto che il nuovo testo della medesima norma sia applicabile anche alle controversie in essere alla data di pubblicazione del predetto Com. Uff. per le quali non sia intervenuta decisione passata in giudicato. Rilevando che il Com. Uff. in questione è stato pubblicato in data 1.2.2006, quando ancora non erano decorsi i termini per la proposizione del reclamo avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche odiernamente gravata, non potendosi quindi la stessa considerarsi passata in giudicato, conclude la reclamante per la rimessione degli atti da parte di questa C.A.F. all’Ufficio Lavori e Premi della F.I.G.C. affinché determini nuovamente la misura del premio alla carriera di spettanza della medesima reclamante, applicando le sopravvenute prescrizioni normative. Il proposto reclamo è senz’altro meritevole di accoglimento. Nessun dubbio può infatti sussistere circa l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F. al caso di specie, in virtù del fatto che la gravata decisione della Commissione Vertenze Economiche non fosse effettivamente passata in giudicato alla data di pubblicazione del Com. Uff. portante la modifica della citata norma organizzativa federale. Occorre, quindi, che il competente organismo federale provveda alla rideterminazione della misura del premio alla carriera spettante alla società reclamante, alla luce delle nuove modalità di calcolo contenute nel novellato art. 99 bis N.O.I.F. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto da A.P.D. Noir di Trapani, annulla l’impugnata delibera e rimette gli atti all’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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