F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 7. APPELLO DELL’A.C. VIRTUS CESANO BOSCONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CESANO BOSCONE/CISLIANO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 21.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 7. APPELLO DELL’A.C. VIRTUS CESANO BOSCONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CESANO BOSCONE/CISLIANO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 21.4.2006) Il giorno 2 aprile 2004, si svolgeva l’incontro di calcio (1^ Categoria dilettanti) tra la A.C. Virtus Cesano Boscone e la A.S. Cisliano, conclusosi con il risultato di 4 a 0. Il giorno successivo la A.S. Cisliano preannunciava reclamo al Giudice Sportivo, che sospendeva l’omologazione del risultato in attesa del reclamo ufficiale (C.U. n.39 del 6 aprile 2006). Il reclamo era inviato al Giudice Sportivo e alla A.C. Virtus Cesano Boscone (quest’ultimo pervenuto il 6 aprile 2006). Il Giudice Sportivo (C.U. n.40 del 13 aprile 2006): - rilevava di non essere competente a conoscere il reclamo poichè le censure proposte avverso la regolarità della gara riguardano la posizione irregolare di un calciatore della società avversaria e dunque una materia devoluta dall’art. 42 comma 3 del C.G.S. alla competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale; - deliberava di omologare il risultato conseguito sul campo Virtus Cesano Boscone – A.S. Cisliano 4 a 0; - trasmetteva il reclamo alla segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia. La Commissione Disciplinare (cfr. C.U. n. 41 del 21 aprile 2006), rilevata la tempestività del reclamo osservava che, come da C.U. n. 38 del Comitato Regionale Lombardia, datato 30 marzo 2006, il calciatore Simone Palanca risultava squalificato e non aveva quindi titolo a partecipare alla gara in esame. Sottolineava in particolare che le sanzioni che comportano squalifica di tesserati, ai sensi dell’art.17, comma 2, C.G.S., devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo C.U. e che , di conseguenza, a nulla rileva che il calciatore Palanca non abbia partecipato ad una gara del 30 marzo 2006 e cioè ad una gara disputata nello stesso giorno della pubblicazione del C.U.. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione Disciplinare deliberava: - di comminare alla Virtus Cesano Boscone la punizione della perdita della gara per 0 a 3; - di comminare alla Virtus Cesano Boscone l’ammenda di euro 120,00; - di squalificare il calciatore Simone Palanca per una ulteriore giornata - di inibire a tutto il 21 maggio 2006 il dirigente accompagnatore Sig.Attilio Fregoni. La delibera è stata oggetto di ricorso da parte del Presidente della Virtus Cesano Boscone, che da un lato ha prospettato possibili irritualità dell’originario reclamo della A.S. Cisliano, in quanto inoltrato ad organo incompetente (il Giudice Sportivo) e che dall’altro ha esposto una interpretazione dell’art.17 del C.G.S., svolgendo argomentazioni intese a dimostrare che correttamente il calciatore Simone Palanca aveva scontato la giornata di squalifica comminatagli con C.U. pubblicato nella mattinata del 30 marzo 2006 nella stessa giornata, in concomitanza con gara di recupero disputatasi in serata (alle ore 21,00). Ha chiesto l’annullamento delle sanzioni. Il primo motivo di ricorso è anzitutto inammissibile in quanto prospettato in via ipotetica. Al rilievo della Commissione Disciplinare secondo cui il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale ha inviato le proprie controdeduzioni,la Virtus Cesano Boscone obietta, in modo generico e ipotetico, che leggendo il comunicato (della Commissione Disciplinare) sembrerebbe non essere inviato nei tempi previsti. La proposizione tempestiva del reclamo ancorchè ad organo incompetente e al controinteressato, appare ogni caso sufficiente ad incardinare utilmente il giudizio. Il secondo motivo, attinente al merito della controversia, si incentra sulla interpretazione del comma 2 dell’art.17 C.G.S. secondo cui le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dell’art. 41, comma 2, del presente Codice. Va inoltre considerato l’art. 17 comma 11 secondo cui ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. L’art.17 comma 2 è chiaro nello stabilire che la esecuzione della sanzione deve avere luogo a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (e non dalla gara immediatamente successiva alla pubblicazione di cui trattasi). La previsione è in sintonia con quella del comma 11 dello stesso articolo, che correla la conoscenza degli atti sanzionatori alla data di pubblicazione. Si configura quindi una logica scansione temporale, con un primo termine per la conoscenza dell’atto sanzionatorio e un secondo termine per la sua esecuzione. La disposizione del comma 2 non può essere interpretata in contrasto con il chiaro dato letterale, il cui carattere tassativo si riconnette alla esigenza di non lasciare alle società alcune margine di discrezionalità in ordine alla gara nella quale il calciatore deve scontare la giornata di squalifica. Nella specie la squalifica non poteva quindi essere scontata nella stessa giornata in cui era stato pubblicato il Comunicato Ufficiale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Virtus Cesano Boscone di Cesano Boscone (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it