F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 12/05/06 2. APPELLO DELL’A.S. LATINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 E DELL’AMMONIZIONE AL PRESIDENTE, SIG. SCIARRETTA ANTONIO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’AMMENDA DI E 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI: 1) ART. 8, COMMA 3 C.G.S. AL SIG. SCIARRETTA ANTONIO E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ALL’A.S. LATINA; 2) ART. 7 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. SCIARRETTA ANTONIO E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ALL’A.S. LATINA. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 316/C del 6.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 12/05/06 2. APPELLO DELL’A.S. LATINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 E DELL’AMMONIZIONE AL PRESIDENTE, SIG. SCIARRETTA ANTONIO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’AMMENDA DI E 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI: 1) ART. 8, COMMA 3 C.G.S. AL SIG. SCIARRETTA ANTONIO E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ALL’A.S. LATINA; 2) ART. 7 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. SCIARRETTA ANTONIO E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ALL’A.S. LATINA. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 316/C del 6.5.2006) Con ricorso datato 8.5.2006, l’A.S. Latina spa proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con cui era stata inflitta alla ricorrente, tra l’altro, la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 alla società stessa, per violazione degli artt. 8 e 7,1° comma, C.G.S., non avendo la stessa adempiuto alle disposizioni ivi contemplate. Sostiene la ricorrente, che ammette senz’altro il ritardo nell’invio del rapporto R/I, che tanto sarebbe dovuto all’avvenuta effettuazione, da parte della Guardia di Finanza, di un accertamento fiscale nel luglio 2005, con cui la documentazione contabile in originale era stata presa in custodia dagli agenti operanti, senza che ne fosse lasciata una copia nella disponibilità della Società stessa. Tanto avrebbe reso impossibile l’adempimento nei termini; solo dopo la riconsegna della contabilità, era stato possibile inviare la documentazione prescritta, come era stato fatto nel dicembre successivo, con conseguente, successiva revoca dei provvedimenti sanzionatori (sospensione dei contributi) già assunti nei confronti di essa Società da parte della Lega su segnalazione della COVISOC. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto: è tutt’altro che inusuale, nell’ambito della società commerciali, che in occasione di accertamenti o di altri controlli, l’Autorità operante provveda alla presa in consegna o anche al sequestro della contabilità in originale, anche senza rilasciarne copia; è però prassi sempre osservata, in casi siffatti, in occasione di scadenze o di altri adempimenti, su istanza della società interessata, consentire che si prenda copia di quanto occorrente per adempiere ai surricordati oneri. Non risulta affatto che la ricorrente abbia inoltrato istanze del genere, né, ovviamente, che le stesse non siano state accolte. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Latina di Latina e dispone incamerarsi la tassa versata.
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