F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06 5. U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCA DI CAPRI LEONE/MISTRETTA DEL 5.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 47 del 4.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06
5. U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCA DI CAPRI LEONE/MISTRETTA DEL 5.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 47 del 4.5.2006)
Con atto d’appello ritualmente avanzato davanti a questa C.A.F., l’ U.S.D. Rocca di Capri Leone (ME) ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui in epigrafe. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 45 del 20.4.2006, ha omologato il risultato della gara del Campionato di Promozione Girone A Rocca di Capri Leone/Mistretta disputata il 5.4.2006. Preliminarmente, rileva questo decidente che l’appello in esame è inammis sibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici di 2° grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “ come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’ U.S.D. Rocca di Capri Leone, con l’atto di appello in esame, ha riproposto – esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di merito, relative ad un presunto errore tecnico del direttore di gara, che con puntuale ed esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di 2° grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’U.S.D. Rocca di Capri Leone di Capri Leone (Messina) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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