F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06 6. CALCIATORE SOLANO MARIO GIUSEPPE, TESSERATO S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAUREANESE/SANTONOFRESE DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 51 del 12.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06
6. CALCIATORE SOLANO MARIO GIUSEPPE, TESSERATO S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAUREANESE/SANTONOFRESE DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 51 del 12.4.2006)
In data 19.4.2006 il calciatore Solano Mario Giuseppe Italo, tesserato in favore della società Nuovo Calcio Limbadi, adiva la C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria inerente l’esito della gara di 2a Categoria Lauranese/Santonofrase del 26.3.2006. Preventivamente deve essere evidenziato che la legittimazione a proporre appello avverso la decisione di un organo di giustizia sportiva in merito ad una gara può essere riconosciuta solo agli aventi diritto delle due società interessate. Il calciatore appellante è, peraltro, tesserato in favore di società terza rispetto all’incontro di cui trattasi, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione dell’appellante, ai sensi dell’art. 29.1 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione del reclamante, l’appello come innanzi proposto dal calciatore Solano Mario Giuseppe. Ordina incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06 6. CALCIATORE SOLANO MARIO GIUSEPPE, TESSERATO S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAUREANESE/SANTONOFRESE DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 51 del 12.4.2006)"