F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 1. APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APRIGLIANO CALCIO/CALCIO ACRI DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 1. APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APRIGLIANO CALCIO/CALCIO ACRI DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005) Con reclamo del 13.10.2005 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, la A.S.D. Aprigliano Calcio deduceva l’irregolarità della gara del Campionato di Promozione Aprigliano Calcio/ Calcio Acri (0-5) del 9.10.2005, per presunta posizione irregolare del calciatore Simonetti Francesco. La reclamante sosteneva l’irregolarità del tesseramento del detto calciatore per il F.C. Calcio Acri, per essere stato, lo stesso, oggetto di tre movimenti nello stesso periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni (1.7.2005 – 20.9.2005). Il F.C. Calcio Acri, con atto del 22.10.2005, resisteva al detto reclamo, contro deducendo che il calciatore Simonetti, originariamente tesserato per la A.C. Comprensorio Amantea, era stato prima ceduto in prestito alla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo con atto del 15.9.2005 e poi, solo dopo la risoluzione consensuale del 17.9.2005 di tale cessione, era stato nuovamente trasferito in prestito alla F.C. Calcio Acri, con atto del 19.9.2005, trasmesso al Comitato Regionale Calabria in data 20.9.2005. Con delibera di cui al Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005, la Commissione Disciplinare, vista la nota del Comitato Regionale Calabria Ufficio Tesseramento del 26.10.2005, che recava la comunicazione della mancata ratifica del trasferimento del calciatore Simonetti dalla A.C. Comprensorio Amantea al F.C. Calcio Acri per violazione dell’art. 100, comma 2 N.O.I.F., accoglieva il reclamo ed irrogava al F.C. Calcio Acri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Avverso tale decisione, con atto del 7.11.2005, la F.C. Calcio Acri proponeva appello a questa Commissione. La società appellante deduceva, in particolare, la non riconducibilità alla disciplina di cui all’art. 100 comma 2 N.O.I.F.del trasferimento in prestito del calciatore Simonetti dall’ A.C. Comprensorio Amantea al F.C. Calcio Acri e sosteneva, in generale, che il regolare inserimento del calciatore nella lista dei tesserati, senza alcun comunicazione di diniego del Comitato Regionale Ufficio Tesseramento, fosse ostativa all’impugnato provvedimento punitivo della Commissione Disciplinare. Appare chiaro che la questione inerente il regolare tesseramento del calciatore Simonetti per il F.C. Calcio Acri si presenta come assolutamente pregiudiziale ad ogni decisione in ordine alla regolarità della gara. Detta questione, ai sensi dell’art. 43 C.G.S., è di competenza della Commissione Tesseramenti e, pertanto, la C.A.F., nella riunione dell’1.12.2005, ritenuto pregiudiziale accertare la posizione di tesseramento del calciatore Simonetti Francesco in favore del F.C. Calcio Acri, con ordinanza in pari data, ha rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza sulla posizione di tesseramento del calciatore succitato (v. Com. Uff. n. 21/C del 2.12.2005). La Commissione Tesseramenti (v. Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006), all’esito del giudizio di competenza ha dichiarato nullo e privo di effetti il trasferimento del calciatore Simonetti Francesco. L’appello proposto dal F.C. Calcio Acri non può essere accolto. La C.A.F., condividendo le motivazioni addotte dalla Commissione Tesseramenti, al cui deliberato si riporta integralmente, respinge l’appello proposto, posto che il Simonetti Francesco alla momento della disputa della gara risultava essere tesserato per l’A.C. Comprensorio Amantea e quindi non poteva scendere in campo per il F.C. Calcio Acri. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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