• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06
3. APPELLO DEL CALCIATORE VOMERO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 A DECORRERE DALL’1.1.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 118 dell’11.4.2006
4. APPELLO DEL SIG. PAGANO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO ALL’11.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 118 dell’11.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06
3. APPELLO DEL CALCIATORE VOMERO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 A DECORRERE DALL’1.1.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 118 dell’11.4.2006
4. APPELLO DEL SIG. PAGANO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO ALL’11.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 118 dell’11.4.2006)
Con reclami, entrambi del 13.4.2006, il dott. Giorgio Pagano, quale Presidente della “Open Anoia” ed il calciatore Francesco Vomero, proponevano ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare del 10.04.06 che aveva inflitto rispettivamente al Pagano l’inibizione fino all’11.4.2008 ed al Vomero la squalifica fino al 31.12.2009 a seguito di deferimento di entrambi da parte del Presidente del Comitato Regione Calabria. Preliminarmente è opportuno riunire i due ricorsi trattandosi della medesima vicenda. I provvedimenti della Commissione Disciplinare impugnati sono scaturiti dalla violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., da parte di entrambi per aver, il calciatore, sottoscritto un tesseramento sotto falso nome al fine di poter partecipare all’attività amatoriale essendo stato precedentemente squalificato fino al 31.12.2007 ed il dott. Pagano per aver consentito la palese violazione dei principi di “lealtà,. Correttezza e probità dell’attività sportiva” Non è certamente condivisibile il richiamo alla buona fede sia del dott. Pagano che del calciatore Vomero. È sufficiente notare come, sulla fotocopia del cartellino in atti, risulti evidente la apposizione, con correzione, del nome Vommera anziché Vomero, inizialmente apposto certamente per consuetudine in maniera esatta e la successiva sottoscrizione, proprio ai fini della autenticità dell’atto e della firma, del Presidente Giorgio Pagano Tanto premesso i ricorsi devono essere rigettati e le tasse versate incamerate. Per questi motivi la C.A.F. respinge gli appelli coma sopra proposti dal calciatore Vomero Francesco e dal signor Pagano Giorgio e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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3. APPELLO DEL CALCIATORE VOMERO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 A DECORRERE DALL’1.1.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 118 dell’11.4.2006
4. APPELLO DEL SIG. PAGANO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO ALL’11.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 118 dell’11.4.2006)"