F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 7. APPELLO DELLA S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIO ACRI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 120 del 21.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 7. APPELLO DELLA S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIO ACRI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 120 del 21.4.2006) La società Comprensorio Montalto Uffugo, a seguito di ricevimento di copia degli atti, proponeva appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con Com. Uff. n. 120 del 21.4.2006, irrogava diverse sanzioni nei confronti della società F.C. Calcio Acri e di suoi tesserati inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. Giova ricordare che l’appellante Comprensorio Montalto Uffugo era stata originariamente la denunciante al Comitato Regionale Calabria dell’irregolare tesseramento del calciatore Greco Cataldo in favore della società Calcio Acri; da tale denuncia è scaturito successivamente il deferimento e la condanna della stessa Calcio Acri a diverse sanzioni. Questo però non legittima l’attuale appellante a costituirsi parte ed a motivare circa la congruità o meno delle sanzioni inflitte al Calcio Acri per le violazioni ascrittele. Esclusivamente nei casi di illecito sportivo, ai sensi dell’art. 29.3 C.G.S. “..sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica” e nel caso che ci interessa la violazione è dell’art. 1 comma1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante, l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo di Taverna di Montalto Uffugo (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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