F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 18/05/06 1. APPELLO DEL TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE MALAVOLTA ROMANO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ALLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006) 2. APPELLO DEL SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. TENDENTE AD OTTENERE LA REIEZIONE DELL’APPELLO PROPOSTO DALLA TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE MALAVOLTA ROMANO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ALLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL FROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 18/05/06 1. APPELLO DEL TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE MALAVOLTA ROMANO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ALLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006) 2. APPELLO DEL SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. TENDENTE AD OTTENERE LA REIEZIONE DELL’APPELLO PROPOSTO DALLA TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE MALAVOLTA ROMANO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ALLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL FROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006) Con tempestivo atto la società Teramo Calcio S.p.A., in persona del Presidente pro-tempore signor Malavolta Romano, e quest’ultimo in proprio, hanno proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 325 del 12.5.2006. La Commissione Disciplinare, ritenuto, peraltro, che i capi di incolpazione originariamente contestati con atto di deferimento del Procuratore Federale dovessero ricondursi alla violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e conseguente responsabilità diretta della società, aveva inflitto al Malavolta la sanzione della inibizione di un anno ed alla società Teramo Calcio S.p.A. quella di quattro punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato 2005/2006. Nei relativi motivi, redatti e sottoscritti unicamente dal difensore, ed ai quali si fa esplicito riferimento per brevità, si deduceva la violazione o falsa applicazione delle norme Statutarie e dei Regolamenti adottati dal Consiglio Federale, con richiesta, nel merito, di annullamento della decisione impugnata e proscioglimento degli incolpati dagli addebiti rispettivamente lori ascritti per non avere commesso il fatto e per l’insussistenza dello stesso. Con rituale e tempestivo “atto di intervento ad opponendum” la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. richiedeva il rigetto dell’avverso gravame e la conferma della decisione impugnata. Davanti alla C.A.F. compariva il Procuratore Federale il quale eccepiva preliminarmente: a) l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società Teramo Calcio S.p.A. per violazione dell’art. 29, comma 1 C.G.S. in quanto non sottoscritto dal suo legale rappresentante pro-tempore, e del Malavolta Romano poiché dal medesimo non personalmente sottoscritto. Il difensore degli appellanti, a sua volta, richiedeva l’estromissione dal giudizio della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. poiché, non vertendosi in tema di illecito sportivo così come previsto dall’art. 29, comma 3 C.G.S. la società interveniente non era legittimata a partecipare al giudizio; il Procuratore Federale dichiarava di associarsi. Essendo presente il dott. Gallo, attuale legale rappresentante pro-tempore della società appellante, dichiarava di far proprio e ratificare il contenuto del ricorso. La C.A.F., a scioglimento della sua riserva ed in accoglimento della eccezione proposta dalla società appellante disponeva, con ordinanza, l’estromissione della società interveniente essendo carenti i presupposti di cui agli artt. 29, comma 3, e 37, comma 7, C.G.S.. Quanto alla eccezione preliminare sollevata dal Procuratore Federale la C.A.F., a scioglimento di ulteriore riserva, dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla società Teramo Calcio S.p.A. per violazione dell’art. 29, comma 1 C.G.S.. Osserva sul punto la C.A.F. che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Nel caso di specie il reclamo risulta essere stato sottoscritto unicamente dal difensore e non, come sancito dall’art. 29, comma 1 C.G.S. dal legale rappresentante della reclamante. Né, a tal uopo, giova la dichiarazione resa davanti alla C.A.F. dal dott. Gallo, attuale legale rappresentante pro-tempore, in quanto la stessa è del tutto tardiva, irrituale e inidonea a sanare la carenza dello specifico requisito. Altrettanto dicasi per la posizione del signor Malavolta Romano che, quanto meno in proprio, non ha sottoscritto il reclamo né, essendo egli inibito, avrebbe però potuto sottoscriverlo quale legale rappresentante pro-tempore della società. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come innanzi proposto dal Teramo Calcio S.p.A. di Teramo e dispone incamerarsi la tassa reclamo; dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 37 comma 7 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante, l’appello come innanzi proposto dal Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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