F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 1. APPELLO DELL’U.S.D. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ATLETICO IRNO DEL 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 83 del 6.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 1. APPELLO DELL’U.S.D. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ATLETICO IRNO DEL 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 83 del 6.4.2006) L’U.S.D. Casalvelino proponeva reclamo in merito all’omologazione del risultato della gara Casalvelino contro Atletico Irno, sostenendo che il direttore della gara medesima avrebbe consegnato la distinta di gara della società avversaria solo a fine partita. L’arbitro, escusso a chiarimenti, dal Giudice Sportivo ha dichiarato che nessun dirigente di entrambe le squadre aveva richiesto il modello di gara e le distinte. Tale Giudice, pertanto, rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 68 del 16.2.2006). Analogamente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, investita del ricorso relativo a questa ultima decisione, con delibera di cui al Com. Uff. n. 83 del 6.4.2006, rigettava il medesimo, in quanto era stato accertato che la distinta di gara non venne richiesta da alcuno. L’U.S.D. Casalvelino proponeva ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, riproponendo le motivazione a sostegno dei ricorsi precedenti. Ritiene questa Commissione che il ricorso sia inammissibile, in quanto mera riproposizione dei motivi di merito in terza istanza, possibilità preclusa dal contenuto dell’art. 33 punto 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’U.S.D. Casalvelino di Casalvelino (Salerno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it