F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 3. APPELLO DELL’A.S.D. FAVARO 1948 AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SLEIMAN IVAN NOE IN FAVORE DELL’A.C. MESTRE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 7.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 3. APPELLO DELL’A.S.D. FAVARO 1948 AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SLEIMAN IVAN NOE IN FAVORE DELL’A.C. MESTRE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 7.4.2006) Con atto d’Appello proposto dinanzi a questa C.A.F., l’A.S.D. Favaro 1948 ha impugnato la decisione della Commissione Tessramenti, pubblicata sul Com. Uff. n. 23/D del 7.4.2006, relativa alla validità del tesseramento del calciatore Sleiman Ivan Noe in favore della A.C.D. Mestre. Preliminarmente deve essere rilevato, a norma dell’art. 29 C.G.S., che l’odierna appellante è priva di legittimazione ad agire perché il reclamo proposto attiene ad una fattispecie, diversa dall’illecito sportivo, per la quale non è previsto il reclamo di terzi portatori di interessi indiretti. Recita, infatti, la disposizione richiamata ai commi 1 e 2 che “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato”. Ai sensi del comma 3 dell’art. 29 C.G.S. solo nei casi di illecito sportivo i terzi portatori di interessi sono legittimati a proporre reclamo; nella fattispecie in esame non ricorre quest’ultima ipotesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante, l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Favaro 1948 di Favaro Veneto (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it