F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 4.APPELLO DEL SIG. MARIOTTI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 83 del 7.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06
4.APPELLO DEL SIG. MARIOTTI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 83 del 7.4.2006)
Il signor Mariotti Federico, con atto del 14.4.2006, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria che gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006. A seguito della disputa della gara del Campionato di Calcio a Cinque Montecastelli/Virtus Gualdo del 25.2.2006, la Virtus Gualdo Calcio ASD proponeva reclamo chiedendo la vittoria a tavolino della citata gara per avere la società Montecastelli impiegato quale Dirigente addetto all’arbitro il signor Mariotti Federico già tesserato in deroga quale allenatore per la società Real Gubbio partecipante al Campionato di Serie B della Divisione Calcio a Cinque. L’adita Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, confermava il risultato acquisito sul campo, infliggeva al signor Mariotti Federico la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 ed alla società Montecastilli la sanzione dell’ammenda di € 150,00, come da Com. Uff. n. 83 del 7.4.2006. Avverso tale decisione proponeva appello, come detto, il signor Mariotti Federico, deducendo la legittimità di poter svolgere l’attività per altra società, nel caso di specie la società Montecastilli, quale dirigente addetto all’Ufficiale di gara posto che il tesseramento per la società Real Gubbio era stata da lui espletata fino al novembre 2005 quando rassegnava le proprie dimissioni per dissapori con la dirigenza. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Mariotti tesserato, anche se in deroga, quale tecnico per la Stagione Sportiva 2005/2006 per la società Real Gubbio, non poteva assumere tesseramento dirigenziale per altra società a nulla rilevando che l’espletamento dell’incarico per sei gare di Campionato, era cessato alla fine di novembre 2005, “quando rassegnava alla società le proprie dimissioni per dissapori con la dirigenza”. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Sig. Mariotti Federico e dispone incamerarsi la tassa versata.
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