F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 6. APPELLO DELL’A.S. GRASSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAR LA NOTTE PIGNOLA/A.S. GRASSANO DEL 20.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 73 del 19.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06
6. APPELLO DELL’A.S. GRASSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAR LA NOTTE PIGNOLA/A.S. GRASSANO DEL 20.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 73 del 19.4.2006)
Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Grassano ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata,
Com. Uff. n. 73 del 19.4.2006. Con il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo presentato dal Bar la Notte Pignola - annullando la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 29 del 24.11.2005) che aveva inflitto la perdita della gara per 0-3 al Bar la Notte Pignola per aver effettuato quattro sostituzioni durante la gara Bar la Notte Pignola/A.S.D. Grassano del 20.11.2005, campionato regionale di 1^ Categoria – ed ha ripristinato il risultato di 1-1 conseguito sul campo. L’odierna ricorrente A.S.D. Grassano lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 33/1 lett. b) e c) nonché la violazione dell’art. 12 comma 4 C.G.S. Segnatamente la A.S.D. Grassano ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell’art. 12 comma 4 C.G.S. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio. La società ricorrente rileva, in primo luogo, che la Commissione Disciplinare ha errato nel non attribuire fede privilegiata al referto arbitrale ed indi nel non ritenere influente, ai fini del risultato, l’errore tecnico ammesso a referto dallo stesso direttore di gara, il quale, invece, solo in sede di audizione dinanzi alla Commissione Disciplinare ha dichiarato di non poter escludere un proprio errore nella trascrizione a referto delle sostituzioni effettuate dal Bar la Notte Pignola. Sostiene al riguardo la A.S.D. Grassano che, trattandosi di eventi riferiti puntualmente nel referto arbitrale e non evincendosi da alcun altro atto ufficiale una diversa rappresentazione degli stessi, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata ripristinandosi il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. L’appello in esame è infondato. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato non emerge la sussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente. In proposito si rileva quanto segue. La Commissione Disciplinare ha correttamente applicato il disposto dell’art. 31/a/1 C.G.S. (“ I rapporti dell’ arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”), ma altresì ha affermato che l’arbitro, in sede di audizione, non aveva ammesso con certezza di aver commesso un errore tecnico idoneo ad inficiare la validità della gara; successivamente ha sostenuto, richiamando al riguardo un consolidato orientamento interpretativo di questa Commissione d’Appello Federale ed in tal modo non incorrendo nella violazione del disposto degli art. 12 comma 4 e 33/1/B e C C.G.S., che proprio le discordanze tra il rapporto del Direttore di Gara e quanto emerso in sede di audizioni determinano il “venir meno del valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale ex art. 31 C.G.S.”. Deve rilevarsi, dunque, che la decisione impugnata ha fornito in motivazione contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale, con attenta e coerente applicazione delle norme richiamate sopra e di precedenti statuizioni sulla stessa materia di questa Commissione d’Appello Federale, ha annullato la decisione del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, infatti, ha indicato le ragioni specifiche per le quali non ha ritenuto provato l’errore tecnico e che, indi, hanno determinato l’annullamento della decisione precedentemente adottata dal Giudice Sportivo. La decisione impugnata, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere confermata e, conseguentemente, deve essere confermato il risultato conseguito sul campo in occasione della gara Bar la Notte Pignola/A.S.D. Grassano. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Grassano di Grassano (Matera) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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