F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 8. APPELLO DELL’U.S. S.ERASMO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.ERASMO/ARINESE DEL 23.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 3.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06
8. APPELLO DELL’U.S. S.ERASMO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.ERASMO/ARINESE DEL 23.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 3.5.2006)
Con appello rituale e tempestivo la U.S. S. Erasmo si opponeva alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto che con il provvedimento di cui in epigrafe aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’attuale appellante, per mancato rispetto del Com. Uff. FIGC 159/A, recepito dal Comitato Regionale Veneto con Com. Uff. n. 38 dell’1.3.2006, che introduceva la cosiddetta abbreviazioni dei termini per le ultime quattro gare di Campionato. La stessa appellante ammette il mancato rispetto delle modalità “speciali” introdotte ed anche il mancato invio alla controparte del ricorso di cui trattasi. L’inosservanza delle disposizioni ordinarie e speciali, come nel caso che ci occupa, in tema di presentazione dei reclami, e la conseguente declaratoria di inammissibilità, non può essere sanata nei gradi di giudizio successivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. S. Erasmo di S. Erasmo (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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