• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06
13. APPELLO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2006 – 2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 4 E 9, COMMA 3 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.167 del 16.5.2006)
14. APPELLO DEL SIG. GIACALONE VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER IL PERIODO DI ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 16.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06
13. APPELLO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2006 – 2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 4 E 9, COMMA 3 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.167 del 16.5.2006)
14. APPELLO DEL SIG. GIACALONE VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER IL PERIODO DI ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 16.5.2006)
Con nota del 17.3.2006 indirizzata all’Ufficio Indagini, il Presidente della società sportiva F.C. Rossanese, Ferrante Antonio, esponeva che il data 14.3.2006, il calciatore della predetta società, Piazza Antonino, portiere titolare della squadra, era stato contattato all’utenza telefonica 338/4890687 da tale signor Capozzo. Questi, nel corso della telefonata, aveva rivolto esplicito invito al Piazza affinché “addomesticasse” la gara che la F.C. Rossanese avrebbe dovuto disputare la domenica successiva (19.3.2006) a Trapani contro la locale compagine calcistica. Lo stesso Ferrante, richiesto, telefonicamente dall’Ufficio Indagini confermava il contenuto della denuncia ed aggiungeva che nel corso della settimana precedente la gara egli stesso era stato contattato, via telefono, da tale Cannavò Simone, ex calciatore che aveva militato alcuni anni prima nella Rossanese, il quale gli aveva chiesto se fosse stato disponibile a “cedere“ la partita al Trapani dietro compenso di 25 paia di scarpe (in gergo equivalente a € 25.000,00). Svolte e concluse tempestivamente le opportune indagini, l’Ufficio trasmetteva gli atti alla Procura Federale che disponeva il deferimento del signor Vito Giacalone e della società A.S.D. Trapani per violazione degli artt. 6 commi 1,2, 4 e 9 e 9 comma 3 C.G.S., per avere il primo commesso atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Trapani/Rossanese del 17.3.2006 e la seconda per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti mossi al suo tesserato Giacalone e per responsabilità presunta per la condotta posta in essere dal Capozzo. Osservava a riguardo il Procuratore Federale che, in ragione degli accertamenti svolti dall’Ufficio competente, era risultato come il Capozzo, nei successivi contatti avuti con il Piazza, aveva reiterato la richiesta finalizzata ad ottenere una prestazione intesa a favorire la vittoria del Trapani promettendo quale corrispettivo la somma di € 5.000,00. Rilevava, altresì, che il Capozzo, aveva concordato, con il simulato consenso del suo interlocutore, un gesto convenzionale significativo del perfezionato accordo, ovvero una “ pacca “ sulla spalla che sarebbe stata data al Piazza dopo il riscaldamento pre-partita da un uomo alto con gli occhiali e dai capelli bianchi e ricci, correttamente identificato in Giacalone Vito. Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 167 del 16.5.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale riteneva la responsabilità del Giacalone e della A.S.D. Trapani, per le violazioni così come precisate dalla Procura Federale, e sanzionava il primo con l’inibizione per il periodo di anni 3 e la seconda con la penalizzazione di punti 12 in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2006/2007. Deduceva la Commissione Disciplinare che i fatti accertati dall’Ufficio Indagini erano da considerarsi compiutamente provati e, con riferimento al Giacalone, evidenziava come le difese prospettate nella fase dibattimentale si erano rilevate deboli e poco credibili. In particolare segnalava come di nessuna credibilità erano le argomentazioni dell’incolpato quando lo intese ad avvalorare: a) che i contatti telefonici avuti con il Capozzo prima della gara, concernevano esclusivamente l’esigenza del predetto di ottenere degli accrediti per la gara “incriminata“; b) di essersi trovato nella zona antistante gli spogliatoi, interdetta al pubblico, nel pre-gara per consentite a due suoi accompagnatori di poter incontrare e salutare alcuni calciatori delle due squadre; c) di aver dato due “pacche“ sulle spalle del calciatore Piazza, pur non conoscendolo, per rispondere ad un gesto di saluto di questo. Quanto alla deduzione della società Trapani, concernente il fatto che il Giacalone non era tesserato per la stessa all’epoca dei fatti, sottolineava come, in sostanza, il predetto rivestiva comunque un ruolo di primo piano nella società. Avverso detta decisione ricorrevano alla C.A.F. il Giacalone e la società Trapani argomentando: 1) che non vi erano negli atti, compiuti dall’Ufficio Indagini, elementi certi per sostenere che era il Giacalone la persona che aveva dato “le pacche“ sulla spalla del Piazza, posto che il Giacalone aveva i capelli brizzolati e on bianchi come affermato dagli investigatori;
2) che le telefonate tra il Capozzo ed il Giacalone riguardavano accrediti-gara e non comunicazioni intese a stabilire accordi per favorire il Trapani attraverso la corruzione del calciatore Piazza; 3) che la affermata responsabilità oggettiva della A.D.S. Trapani non aveva fondamento giuridico, atteso che il Giacalone si era dimesso da socio e segretario della citata società e tale evento era stato comunicato con lettera del 27.12.2005, ricevuta dal Comitato Interregionale il 4.1.2006; 4) che, in ogni caso, la poco significativa collaborazione offerta dallo Giacalone alla società, dopo le dimissioni, non era configurabile come quella disciplinata dagli artt. 22, 36 3e 37 delle N.O.I.F. che attinge: ”coloro che, svolgendo pur esse (società) attività retribuita o comunque compensata, sono incaricate di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.G.C., onde la carenza di giurisdizione della Giustizia Sportiva nello stesso Giacalone “; 5) che, con riferimento alla responsabilità presunta, era stata offerta la prova dell’estraneità della società Trapani all’illecito in quanto l’unico titolare del potere decisionale era il Presidente Morace e che il giorno in cui si era verificato l’illecito il Morace era stato impegnato per l’intera giornata a bordo della moto-nave Ammarì in compagnia di un gruppo di giornalisti, come sarebbe stato agevolmente dimostrabile. I ricorsi sono infondati. Si osserva nel merito che le investigazioni svolte dall’Ufficio Indagini, dopo la denuncia del Presidente Ferrante e l’ottenuta disponibilità del calciatore Piazza a simulare la propria disponibilità ad accogliere le proposte di “addomesticare“ la gara Trapani/Rossanese, hanno consentito di acquisire prove incontrovertibili del verificatosi illecito sportivo. Invero le registrazioni delle telefonate intercorse tra il Capozzo ed il Piazza dimostrano all’evidenza, non solo che il primo ben conosceva il calciatore, ma chiariscono, nei dettagli la proposta del citato Capozzo con riferimento al compenso di € 5.000,00, ed illustrano, infine, le indicazioni fornite dal medesimo circa il riconoscimento della persona che avrebbe portato il denaro. Quanto alle proteste difensive del Giacalone va sottolineato come i suoi movimenti furono osservati da vicino dai collaboratori dell’Ufficio Indagini i quali lo individuarono sia per alcune fattezze fisiche sia per l’attuazione da parte sua del gesto convenzionale di riconoscimento (pacche sulle spalle del calciatore Piazza), gesto non riconducibile a diversa ipotesi sol che si consideri che lo stesso Giacalone ha affermato, nell’interrogatorio reso subito dopo la gara Trapani/Rossanese, di non conoscere il Piazza. Siffatti elementi appaiono del tutto sufficienti per aver un quadro esauriente delle responsabilità di personaggi implicati nella vicenda, onde si omette di segnalare tutti gli altri, doviziosamente esposti nella puntuale ed apprezzabile relazione dell’Ufficio Indagini. Passando all’esame delle questioni di diritto ed in particolare all’eccepito difetto di Giurisdizione nei confronti del Giacalone e del conseguente venir meno della responsabilità oggettiva in capo alla società Trapani, si rileva che le dedotte questioni si appalesano giuridicamente inconsistenti. Vero è che il Giacalone non risultava più nei quadri organici del Trapani a partire dal 6.1.2006, giorno in cui pervenne alla Lega Dilettanti la cosiddetta “nota di variazione“ ma è altrettanto vero che egli ha continuato in modo costante e diffuso a fornire il proprio contributo ed i propri servigi alla società ricoprendo un ruolo di primaria importanza. Ne sono testimonianza puntuale le dichiarazioni rilasciate, a riguardo, dallo stesso Giacalone, e dai dirigenti del Trapani che giova, qui rammentare: - Giacalone “sono consulente della società Trapani. Sono stato Segretario fino al 6.12.2005 data in cui ho rassegnato le dimissioni….. Svolgo questo incarico gratuitamente nelle more che un nuovo segretario si possa addestrare e fare il segretario…..” Con il Capozzo ho un semplice rapporto di conoscenza….. sono stato contattato prima della partita con la Libanese….. mi chiese degli accrediti e mi promise di intercedere presso la società per far assumere Contestabile quale allenatore del Trapani; - Morace Fiammetta “Giacalone Vito era segretario dell’A.D.S. Trapani sino al Dicembre mentre ora svolge le funzioni di consulente-collaboratore proprio in ragione delle sue competenze e conoscenza della società. - Morace Vittorio “il signor Giacalone si è dimesso dalla carica di segretario dal Dicembre dello scorso anno ma si è offerto di istruire il nuovo segretario. Sono al vertice della società dall’inizio del campionato e sono stato costretto ad affidarmi alla vecchia organizzazione. Peraltro sono un imprenditore e non posso dedicarmi a tempo pieno alla società“. Tali incombenze dello Giacalone che svolge sostanzialmente attività di segretario, che può accordare accrediti, che può utilmente interloquire nella scelta di un allenatore, che riceve i dirigenti della società Rossanese in occasione della gara, lo pongono indiscutibilmente in una situazione di fatto del tutto assimilabile a quella che normalmente assume chi provvede alla realizzazione dei fini organizzativi di una società. In relazione a quanto sopra si ricava che ad una situazione strettamente formale, quale quella risultante dalla documentazione prodotta (situazione determinata, secondo quanto dichiarato dallo stesso difensore, per ragioni di immagine a seguito dell’arresto dell’ex Presidente del Trapani, di cui il Giacalone era segretario), non corrisponde una situazione fattuale tale da far ritenere il Giancalone un estraneo alla società e quindi non sottoponibile alle norme Federali e alla Giustizia Sportiva. Ne discende che la dedotta eccezione non ha pregio e l’illecito sportivo “de quo“ deve essere addebitato alla società Trapani a titolo di responsabilità oggettiva. Va rilevato, altresì, per ragioni di completezza e di chiarezza, che la sentenza della Commissione Disciplinare merita di essere corretta nella parte in cui riconosce, per l’illecito che ci occupa, un duplice profilo di responsabilità dell’A.D.S. Trapani: quella oggettiva per il fatto dello Giacalone e quella presunta per il fatto dell’estraneo Capozzo. Ritiene, a riguardo, questa Corte che trattandosi, nella specie di un unico fatto commesso da più persone in concorso, il titolo di responsabilità per la società non può che essere unico: quella oggettiva già evidenziata. Per quanto concerne le sanzioni irrogate, di cui si chiede la mitigazione, esse appaiono congrue e in armonia con quelle disposte in casi di analoga gravità. Per questi motivi la C.A.F. riunisce e respinge gli appelli come sopra proposti dall’A.S.D. Trapani Calcio di Trapani e dal Sig. Giacalone Vito. Ordina l’incameramento delle tasse versate.
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13. APPELLO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2006 – 2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 4 E 9, COMMA 3 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.167 del 16.5.2006)
14. APPELLO DEL SIG. GIACALONE VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER IL PERIODO DI ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 16.5.2006)"