F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 4. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. LUPPARI TERZIO E DELLA F.C. MESTRE EDO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 50 del 26.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06
4. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. LUPPARI TERZIO E DELLA F.C. MESTRE EDO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 50 del 26.4.2006)
Con atto datato 8.5.2006, il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Com. Uff. n. 50 del 26.4.2006, con cui Terzio Luppari nonché la società F.C. Mestre EDO erano stati prosciolti dagli addebiti loro rispettivamente ascritti (violazione art. 3, comma 1 C.G.S., a carico del primo e responsabilità oggettiva della società di cui il Luppari era presidente onorario a carico della seconda, per aver inviato al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti un fax contenete apprezzamenti lesivi della dignità e della reputazione di soggetti operanti in ambito federale). Premesso che il Luppari non ha mai smentito di essere autore e mittente del fax in questione, la cui potenzialità lesiva della reputazione dei soggetti già indicati non è stata neppure posta in discussione, il Procuratore lamenta che la Commissione, nel valutare la necessaria pubblicità delle considerazioni e degli apprezzamenti contenuti nel documento, avrebbe valutato tale estremo troppo restrittivamente. L’appello è fondato e deve essere accolto: l’uso stesso, quale mezzo di trasmissione, del fax, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione implica la consapevolezza, da parte del mittente, della conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone; inoltre il fax era indirizzato alla segreteria del Presidente e tanto comporta che lo stesso fosse esposto ragionevolmente quanto meno ad essere letto e quindi conosciuto dal personale addetto all’ufficio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Luppari Terzio la sanzione dell’inibizione per mesi 1 ed alla società F.C. Mestre Edo l’ammenda di € 55,00.
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