F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 5. APPELLO DEL SIG. MASTELLARINI UMBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 5. APPELLO DEL SIG. MASTELLARINI UMBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 325/C del 12.5.2006) Con tempestivo atto il signor Mastellarini Umberto, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 325 del 12.5.2006. La Commissione Disciplinare, vagliati i capi d’incolpazione contestati con atto di deferimento del Procuratore Federale del 19.4.2006 prot. n. 1331/309pf/SP/en nonché la memoria difensiva del Mastellarini, aveva inflitto allo stesso la sanzione della inibizione di un anno. Nei relativi motivi, redatti e sottoscritti unicamente dai difensori, ed ai quali si fa esplicito riferimento per brevità, si deduceva la violazione o falsa applicazione delle norme Statutarie e dei Regolamenti adottati dal Consiglio Federale, con richiesta, nel merito, di annullamento della decisione impugnata e proscioglimento dell’incolpato dagli addebiti ascritti per infondatezza degli stessi. Davanti alla C.A.F. compariva l’Ufficio della Procura F.I.G.C. a mezzo proprio rappresentante il quale si riportava integralmente all’atto di incolpazione concludendo per la conferma della decisione di 1° grado. L’appello veniva quindi trattenuto in decisione. La C.A.F., preliminarmente osserva che, “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Nel caso di specie il reclamo risulta essere stato sottoscritto unicamente dai difensori e non, come sancito dall’art. 29, comma 1, C.G.S. dallo stesso reclamante signor Mastellarini Umberto. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità per violazione dell’art. 29, comma 1°, C.G.S. così come, peraltro, sancito da consolidata giurisprudenza di questa Commissione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal Sig. Mastellarini Umberto perché sottoscritto da soggetto non legittimato. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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